(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
           Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 
 
    1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa  alla
luce  delle  nuove  funzioni  attribuite   all'Agenzia   dal   codice
dell'amministrazione digitale e altre norme che attribuiscono nuove e
ulteriori funzioni, ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  27  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore  generale  e'
autorizzato, in fase di prima  attuazione  entro  dodici  mesi  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  che  approva  il
presente  regolamento,  a  conferire,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie  disponibili  e  senza  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 19,  comma  5-bis,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  fino  a  un  massimo  di quattro
incarichi dirigenziali di livello non  generale  a  dirigenti  dotati
della professionalita' necessaria per lo svolgimento degli  incarichi
stessi.