Art. 16. Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti 1. Al fine di garantire la piena operativita' organizzativa alla luce delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dal codice dell'amministrazione digitale e altre norme che attribuiscono nuove e ulteriori funzioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale e' autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente regolamento, a conferire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di quattro incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati della professionalita' necessaria per lo svolgimento degli incarichi stessi.