Art. 17. Norme finali 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive, dallo Statuto e dal codice dell'amministrazione digitale, in particolare all'art. 14-bis, e dalle altre norme che attribuiscono ulteriori funzioni all'Agenzia, e successive modificazioni e integrazioni, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.