Art. 5. Comitato dei garanti 1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. E' facolta' dell'Agenzia convenzionarsi con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione di un unico Comitato dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla convenzione ovvero aderire a Comitati gia' istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.