Art. 6. Funzioni di sostituzione 1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, in mancanza di una delega espressa l'assolvimento delle funzioni di direzione per garantire il funzionamento dell'Agenzia e' esercitato temporaneamente dal direttore piu' anziano in servizio; 2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal direttore generale, o affidato con apposito incarico ad interim ad altro direttore; 3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente direttore, o affidato con apposito incarico ad interim, ad altro dirigente; 4. Il direttore e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.