(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                      Funzioni di sostituzione 
 
    1. Nel caso di temporanea  vacanza,  assenza  o  impedimento  del
direttore generale, in mancanza di una delega espressa l'assolvimento
delle  funzioni  di  direzione   per   garantire   il   funzionamento
dell'Agenzia e' esercitato temporaneamente dal direttore piu' anziano
in servizio; 
    2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o  impedimento  di  un
direttore, l'assolvimento delle relative  funzioni  di  direzione  e'
affidato dal direttore generale, o affidato con apposito incarico  ad
interim ad altro direttore; 
    3. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o  impedimento  di  un
Dirigente,  l'assolvimento  delle  relative  funzioni  e'  esercitato
direttamente  dal  competente  direttore,  o  affidato  con  apposito
incarico ad interim, ad altro dirigente; 
    4. Il direttore  e  i  dirigenti,  nell'ambito  delle  rispettive
strutture, individuano rispettivamente i  dirigenti  e  i  funzionari
abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve
non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai  fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.