Art. 2 Criteri di ripartizione del Fondo 1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministero della transizione ecologica trasferisce a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano le somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1.