Art. 2 
 
                          Risorse del Fondo 
 
  1. Alla copertura degli oneri, si provvede a valere  sulle  risorse
del Fondo di cui all'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse  autorizzate  dall'art.  23,
comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  nonche'
dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del
17 maggio 2022.