Art. 2 Risorse del Fondo 1. Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonche' dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022.