Art. 4 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  dei  termini   per   la
presentazione delle istanze di cui all'art. 3 e,  previsti  dall'art.
26, comma 4,  lettera  a),  il  Ministero  adottera'  il  decreto  di
riconoscimento   delle   somme   spettanti;   ove   siano   necessari
approfondimenti istruttori, il termine si riterra' sospeso ogni volta
fino a cinque giorni. In ogni caso, la  sospensione  complessiva  del
procedimento non puo' durare oltre quindici giorni. 
  2. Entro trenta giorni dall'efficacia del decreto di riconoscimento
delle somme spettanti, il  Ministero  provvedera'  all'accreditamento
alle  stazioni  appaltanti  delle  risorse  relative  alle  richieste
ritenute ammissibili. 
  3. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo  risulti
superiore al limite di spesa previsto dall'art. 2, verra'  effettuata
la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti  richiedenti
in misura proporzionale e fino a concorrenza del  limite  massimo  di
spesa, per come espressamente  previsto  dal  comma  4,  lettera  a),
dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/22.