Art. 4 Erogazione delle risorse 1. Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3 e, previsti dall'art. 26, comma 4, lettera a), il Ministero adottera' il decreto di riconoscimento delle somme spettanti; ove siano necessari approfondimenti istruttori, il termine si riterra' sospeso ogni volta fino a cinque giorni. In ogni caso, la sospensione complessiva del procedimento non puo' durare oltre quindici giorni. 2. Entro trenta giorni dall'efficacia del decreto di riconoscimento delle somme spettanti, il Ministero provvedera' all'accreditamento alle stazioni appaltanti delle risorse relative alle richieste ritenute ammissibili. 3. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dall'art. 2, verra' effettuata la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti in misura proporzionale e fino a concorrenza del limite massimo di spesa, per come espressamente previsto dal comma 4, lettera a), dell'art. 26 del decreto-legge n. 50/22.