Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche  di  cui  all'allegato  1  si  applicano  alle
attivita', di cui all'art. 1,  di  nuova  realizzazione  e  a  quelle
esistenti alla data di entrata in vigore del presente. 
  2. Alle attivita' di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le   disposizioni
dell'art. 5.