Art. 2 
 
                 Disposizioni per la semplificazione 
                  e la razionalizzazione dei lavori 
 
  1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42,  43,  44,  47,
50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105,  127,  135,  135-bis,  140,
144, 145 e 153 sono  apportate  le  modificazioni  di  cui  ai  commi
seguenti. 
  2. All'art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «risorse
finanziarie» sono inserite le  seguenti:  «,  tali  da  garantire  il
corretto funzionamento dei Gruppi medesimi» 
  3. All'art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia  possono
essere invitati a partecipare, senza diritto  di  voto,  alle  sedute
della Commissione  Politiche  dell'Unione  europea,  in  relazione  a
specifici provvedimenti. Possono altresi'  formulare  osservazioni  e
proposte con riguardo ai lavori della Commissione. 
    1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il  coordinamento
dei lavori della Commissione stessa con le attivita' dei  membri  del
Parlamento europeo invitati a partecipare». 
  4. All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono  sostituite
dalle seguenti: «dal comma 3»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con
l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano  previste
votazioni,  salvo  che  il  Presidente  del   Senato   non   disponga
diversamente nell'interesse dei lavori»; 
    c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. I Presidenti delle Commissioni  permanenti  e  speciali
possono riunirsi per stabilire orari di'  convocazione  delle  sedute
delle Commissioni, al fine  di  coordinare  i  rispettivi  lavori  ed
evitare convocazioni contestuali». 
  5. All'art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla  sua
approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla  sua  approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter». 
  6. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dal primo  comma  dell'art.  35»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35» e le parole: «,
con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art.  109»  sono
soppresse; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
    c) al comma 3, le parole: «l'ipotesi prevista dai commi  5  e  6»
sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi
5, 6, 6-bis e 6-ter». 
  7. All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «dal primo  comma  dell'art.  35»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35»; 
    b) al comma 2, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi  5,
6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo». 
  8. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad  eccezione
dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-bis, il  parere
alla 5ª Commissione permanente e' richiesto per  i  soli  emendamenti
approvati.  In  assenza  di  tale  parere,  l'incarico  di   riferire
all'Assemblea non puo' essere conferito al relatore prima del decorso
di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta' del  Presidente
del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso.
Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la  relazione
tecnica sulla quantificazione degli  oneri  finanziari  recati  dagli
emendamenti, di cui all'art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la
relazione tecnica entro il  termine  di  cinque  giorni.  La  mancata
trasmissione della relazione entro tale termine non puo'  determinare
presunzioni di onerosita' finanziaria degli emendamenti.  Ove  la  5ª
Commissione permanente abbia  espresso  parere  contrario,  ai  sensi
dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione,  o  parere  favorevole
condizionatamente, ai sensi dello stesso  art.  81,  a  modificazioni
specificamente formulate, la Commissione competente per materia  pone
in votazione le  modifiche  richieste.  In  caso  di  esame  in  sede
redigente o deliberante, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea
qualora la Commissione competente per  materia  non  si  uniformi  al
suddetto parere. In caso di  esame  in  sede  referente,  qualora  la
Commissione non abbia adeguato il testo del  disegno  di  legge  alle
condizioni formulate nel parere,  deve  indicarne  le  ragioni  nella
relazione all'Assemblea. 
      6-ter. Fermo restando quanto previsto al  comma  2,  il  parere
alla 1ª Commissione permanente e' richiesto per  i  soli  emendamenti
approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante,  ove  la
1ª Commissione permanente abbia espresso parere  contrario  o  parere
favorevole   condizionatamente   a    modificazioni    specificamente
formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le
modifiche  richieste;  qualora  la  Commissione  competente  non   si
uniformi  al  suddetto  parere  il  disegno  di  legge   e'   rimesso
all'Assemblea. In  caso  di  esame  in  sede  referente,  qualora  la
Commissione non abbia adeguato il testo del  disegno  di  legge  alle
condizioni formulate nel parere,  deve  indicarne  le  ragioni  nella
relazione all'Assemblea»; 
    b) al comma 12, le  parole:  «al  successivo  art.  76-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'art. 76-bis». 
  9. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, primo periodo,  le  parole:  «non  possono  essere
votati se non siano  stati  preventivamente»  sono  sostituite  dalla
seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle
seguenti: «4ª Commissione»; 
    b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri  della  1ª»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i  pareri
della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano  le
disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 40». 
  10. All'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si  applicano  le
disposizioni del comma 3 dell'art. 43»; 
    c) al comma 4, le parole: «Dopo  l'esame  dei  singoli  articoli»
sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
ammesse le sole dichiarazioni di voto finali». 
  11. All'art. 43, il comma 3-bis e' abrogato. 
  12. All'art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «precedente   comma»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli
articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
  13. All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  parola:  «assegnati»  sono  inserite  le
seguenti: «e alle materie di loro competenza»; 
    b) al comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A
seguito dell'audizione si puo' aprire un dibattito a se' stante»; 
    c) alla rubrica,  le  parole:  «e  affari  assegnati  alle»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  affari  assegnati  e   materie   di
competenza delle». 
  14. All'art. 50, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Su materie per le quali non debba  riferire  all'Assemblea  o
per le quali non sia in corso la trattazione di un  affare  assegnato
ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo' comunque  votare,  su
proposta  del  rappresentante  di  almeno  un  Gruppo   parlamentare,
risoluzioni dirette a definire indirizzi su  specifici  argomenti  di
propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche  in  sede  di
Commissioni riunite. 
    3-bis.  Sul  dispositivo  recato  dalle  risoluzioni  di  cui  al
presente articolo e' ammessa la votazione per parti separate. 
    3-ter. Le risoluzioni di cui  al  presente  articolo,  quando  ne
faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione,
sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente
del Senato affinche' le sottoponga alla votazione dell'Assemblea». 
  15. L'art. 54 e' abrogato. 
  16. All'art. 55, comma 5, dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari  puo'
fissare il termine decorso il quale i disegni di legge  iscritti  nel
calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o  trasmesso
al Senato ovvero approvato dalla Commissione.  Ove  il  provvedimento
sia discusso in  Assemblea  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  3,  gli
emendamenti approvati dalla  Commissione  sono  posti  nuovamente  in
votazione. Il termine fissato dalla  Conferenza  dei  Presidenti  dei
Gruppi  parlamentari  e'  sempre   sottoposto   ad   una   successiva
deliberazione dell'Assemblea,  con  votazione  a  scrutinio  nominale
simultaneo. La procedura di cui al secondo,  al  terzo  e  al  quarto
periodo non puo' essere richiesta per i disegni di legge di cui  agli
articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione». 
  17. All'art. 56, comma 2, le parole: «o sulla  base  dello  schema»
sono soppresse. 
  18. All'art. 78, il comma 6 e' abrogato. 
  19. All'art. 79, comma 2, al primo periodo, le  parole:  «al  comma
precedente» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma  1»  e,  al
secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse. 
  20. All'art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse. 
  21. All'art.  81,  comma  3,  le  parole:  «o  nello  schema»  sono
soppresse. 
  22. All'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il Presidente  puo'  consentire,  quando  se  ne  manifesti
l'opportunita', la presentazione di emendamenti oltre il  termine  di
cui al comma 3, purche' sottoscritti da almeno cinque Senatori»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due  commi  precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5». 
  23. All'art. 105, comma 1,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «A conclusione  delle  comunicazioni  del  Governo  ciascun
Senatore puo' presentare una proposta di risoluzione, che  e'  votata
al termine della  discussione,  secondo  l'ordine  di  presentazione.
Tuttavia, qualora  il  Governo  dichiari  di  accettare  una  o  piu'
proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu' proposte si vota
per prima quella o quelle accettate  dal  Governo  e  successivamente
sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le  parti
non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione». 
  24. All'art. 127, comma 2, le parole: «purche'  siano  sottoscritti
da otto Senatori» sono soppresse. 
  25. All'art. 135, comma 8, le parole: «al  comma  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema»
sono soppresse. 
  26. All'art. 135-bis, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: 
    «8-bis. In caso di proposte  di  diniego  dell'autorizzazione,  i
Senatori possono votare per tutta la  durata  della  seduta  mediante
votazione nominale  con  scrutinio  simultaneo  ovvero,  in  caso  di
sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali
sospensioni  i  documenti  di  scrutinio  sono  custoditi  sotto   la
vigilanza dei Segretari». 
  27. All'art. 140 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «2-bis. E' possibile presentare petizioni in formato elettronico.
Il  Consiglio  di  Presidenza  stabilisce  forme  e  modalita'  della
presentazione». 
  28. All'art. 144, comma 6, le parole:  «comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 3-ter». 
  29. All'art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter». 
  30. All'art. 145, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Alle   interrogazioni   che   riguardano   l'operato   e
l'attivita' delle Autorita' indipendenti, nel rispetto dell'autonomia
delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o  il
Ministro competente per materia». 
  31. All'art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d'intesa  con
l'interrogante, dispone,  dandone  comunicazione  all'Assemblea,  che
l'interrogazione venga  iscritta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«questa e' iscritta».