Art. 2 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori 1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-bis, 140, 144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti. 2. All'art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi» 3. All'art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione. 1-ter. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attivita' dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare». 4. All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3»; b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori»; c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari di' convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali». 5. All'art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter». 6. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35» e le parole: «, con le modalita' e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109» sono soppresse; b) il comma 2 e' abrogato; c) al comma 3, le parole: «l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis e 6-ter». 7. All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35»; b) al comma 2, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-bis, sesto periodo, e 6-ter; secondo periodo». 8. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-bis, il parere alla 5ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non puo' essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facolta' del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'art. 76-bis, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non puo' determinare presunzioni di onerosita' finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea. 6-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente e' richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea»; b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 76-bis». 9. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»; b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 40». 10. All'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 43»; c) al comma 4, le parole: «Dopo l'esame dei singoli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»; d) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali». 11. All'art. 43, il comma 3-bis e' abrogato. 12. All'art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame»; b) il secondo periodo e' soppresso. 13. All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le seguenti: «e alle materie di loro competenza»; b) al comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si puo' aprire un dibattito a se' stante»; c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di competenza delle». 14. All'art. 50, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione puo' comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite. 3-bis. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo e' ammessa la votazione per parti separate. 3-ter. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinche' le sottoponga alla votazione dell'Assemblea». 15. L'art. 54 e' abrogato. 16. All'art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari puo' fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'art. 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e' sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non puo' essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione». 17. All'art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema» sono soppresse. 18. All'art. 78, il comma 6 e' abrogato. 19. All'art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse. 20. All'art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse. 21. All'art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono soppresse. 22. All'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Presidente puo' consentire, quando se ne manifesti l'opportunita', la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purche' sottoscritti da almeno cinque Senatori»; b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5». 23. All'art. 105, comma 1, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore puo' presentare una proposta di risoluzione, che e' votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o piu' proposte di risoluzione presentate, a fronte di piu' proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione». 24. All'art. 127, comma 2, le parole: «purche' siano sottoscritti da otto Senatori» sono soppresse. 25. All'art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema» sono soppresse. 26. All'art. 135-bis, il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari». 27. All'art. 140 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. E' possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalita' della presentazione». 28. All'art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter». 29. All'art. 144-ter, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-ter». 30. All'art. 145, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attivita' delle Autorita' indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia». 31. All'art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «questa e' iscritta».