Art. 3 Istituzione del Comitato per la legislazione 1. Nel capo V, dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente: «Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. 2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno. 3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo. 4. Il parere del Comitato e' espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo. 5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato. 7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6. 8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente». 2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».