Art. 3 
 
            Istituzione del Comitato per la legislazione 
 
  1. Nel capo V, dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 20-bis (Comitato per la legislazione). - 1. Il Comitato per
la legislazione e' composto da otto Senatori, scelti  dal  Presidente
del Senato in modo da garantire  la  rappresentanza  paritaria  della
maggioranza e dell'opposizione. 
  2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi  componenti,
per la durata di un anno ciascuno. 
  3. Il  Comitato  esprime  pareri  sui  disegni  di  legge  discussi
dall'Assemblea  o  dalle  Commissioni   in   sede   deliberante.   Le
Commissioni possono sempre deliberare di  richiedere  il  parere  del
Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo. 
  4. Il parere del  Comitato  e'  espresso  in  tempo  utile  per  la
conclusione dell'esame, e comunque  non  oltre  cinque  giorni  dalla
trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato  partecipano  il
relatore incaricato dalla Commissione competente e il  rappresentante
del Governo. 
  5. Il Comitato si  esprime  sulla  valutazione  d'impatto  e  sulla
qualita'  dei  testi,  con  riguardo  alla  loro  omogeneita',   alla
semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione,  nonche'
all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente. Su richiesta di uno o piu' membri del  Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere  da'  conto  di
esse e delle loro motivazioni. 
  6. Qualora le Commissioni che procedono  in  sede  deliberante  non
intendano adeguare il testo del  disegno  di  legge  alle  condizioni
contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli
articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter. Per i  disegni
di legge discussi in Assemblea dalla sede  redigente,  la  Presidenza
puo' ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti  ad
adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere
del Comitato. 
  7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al  Comitato  i
disegni  di  legge  recanti  norme  di  delegazione   legislativa   o
disposizioni volte  a  trasferire  alla  potesta'  regolamentare  del
Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con  legge.  Il
Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6. 
  8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge, sui quali  esprime  entro  cinque  giorni  il  proprio
parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la  soppressione
delle disposizioni del decreto-legge che contrastino  con  le  regole
sulla specificita' e  omogeneita'  e  sui  limiti  di  contenuto  dei
decreti-legge, previste dalla legislazione vigente». 
  2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della  Commissione»  sono
sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».