Art. 4 Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali 1. Dopo l'art. 138 e' inserito il seguente: «Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali). - 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo' invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono altresi' formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione. 2. La disposizione di cui al comma 1 e' sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e' un Senatore».