Art. 4 
 
Partecipazione  dei  rappresentanti  delle  Regioni,  delle  Province
  autonome  e  degli  enti  locali  ai   lavori   della   Commissione
  parlamentare per le questioni regionali 
 
  1. Dopo l'art. 138 e' inserito il seguente: 
    «Art. 138-bis (Partecipazione dei rappresentanti  delle  Regioni,
delle  Province  autonome  e  degli  enti  locali  ai  lavori   della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali). -  1.   La
Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto  di
quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, puo' invitare  i
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome  e  degli  enti
locali  a  partecipare  alle  sedute  della  Commissione  stessa,  in
relazione  a  specifici  provvedimenti  Tali  rappresentanti  possono
altresi' formulare osservazioni e proposte  con  riguardo  ai  lavori
della Commissione. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' sempre  applicabile  quando
il  Presidente  della  Commissione  parlamentare  per  le   questioni
regionali e' un Senatore».