Art. 7 Disposizione finale 1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificita' dei Gruppi costituiti ai sensi dell'art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.