Art. 7 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Al fine  di  disincentivare  i  trasferimenti  ad  altro  Gruppo
parlamentare, tenuto conto della specificita' dei  Gruppi  costituiti
ai sensi dell'art. 14,  il  Consiglio  di  Presidenza  stabilisce  la
riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale,  determinato
ai sensi dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del  Regolamento,  nei
confronti del Gruppo del  quale  il  Senatore  cessa  di  far  parte,
attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale  al
Gruppo di  destinazione.  I  risparmi  di  spesa  sono  destinati  al
bilancio del Senato. Qualora il Senatore  non  si  iscriva  ad  alcun
Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati  al  bilancio
del Senato.