((Art. 7 bis 
 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  concessioni  e  infrastrutture
                            autostradali 
 
   1. In caso di  estinzione  di  una  concessione  autostradale  per
inadempimento  del  concessionario  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'importo previsto
ai sensi del quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo  35  e'
determinato, previa appropriata verifica delle voci  di  bilancio  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4,  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa'
di revisione, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili  adottato,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  entro  dodici  mesi  dall'estinzione
della concessione. E'  fatto  salvo  il  diritto  del  concedente  al
risarcimento   dei    danni    cagionati    dall'inadempimento    del
concessionario, determinato  tenendo  conto  anche  delle  risultanze
delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  su
richiesta  del  concedente,  finalizzate  a   verificare   lo   stato
dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. 
  2.  Il  concedente  e'  autorizzato  a  trattenere   dall'ammontare
determinato  ai  sensi   del   comma   1   l'importo   corrispondente
all'eventuale credito vantato dall'ANAS S.p.a., a titolo di prezzo di
concessione, nei confronti del concessionario.  Le  somme  trattenute
sono versate all'ANAS S.p.a.  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
definiti con  la  medesima  societa'  e  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, anche  tenendo  conto  del  flusso  di
cassa  derivante  dai  proventi  della  gestione  dell'infrastruttura
autostradale  eventualmente  affidata  all'ANAS   S.p.a.   ai   sensi
dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, di cui
100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro  per  l'anno
2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti  dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7-quater. 
  4.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli   interventi
infrastrutturali di cui alle delibere del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e n. 25  del  25
giugno 2020, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  24
ottobre 2020, nelle  more  della  definizione  del  procedimento  per
l'affidamento di  detti  interventi,  sono  disposte  la  proroga  di
ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine  previsto  per
l'adozione dei decreti di esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di
pubblica utilita', apposta dal  medesimo  Comitato  interministeriale
con  la  delibera  n.  88  del  18  novembre  2010,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n.  198  del  26
agosto 2011, nonche' la proroga di ulteriori due  anni,  fino  al  10
dicembre 2024, del termine previsto per  l'adozione  dei  decreti  di
esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita', apposta dal
medesimo Comitato interministeriale con  la  delibera  n.  51  del  2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio
2014. Agli  eventuali  oneri  aggiuntivi  derivanti  dai  conseguenti
provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di  cui
all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del  decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  35  del  decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8: 
              «Art.  35  (Disposizioni  in  materia  di   concessioni
          autostradali). - 1. In caso di revoca, di  decadenza  o  di
          risoluzione di concessioni di strade o di  autostrade,  ivi
          incluse quelle sottoposte  a  pedaggio,  nelle  more  dello
          svolgimento delle procedure di  gara  per  l'affidamento  a
          nuovo concessionario, per il tempo strettamente  necessario
          alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,   in   attuazione
          dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, puo' assumere  la  gestione  delle  medesime,
          nonche' svolgere le attivita' di manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria e quelle  di  investimento  finalizzate  alla
          loro riqualificazione o adeguamento. Sono  fatte  salve  le
          eventuali  disposizioni  convenzionali  che  escludano   il
          riconoscimento  di  indennizzi  in   caso   di   estinzione
          anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta  salva  la
          possibilita' per ANAS S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare  gli
          eventuali  progetti  elaborati  dal  concessionario  previo
          pagamento di un corrispettivo determinato  avendo  riguardo
          ai soli costi di progettazione e  ai  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Con decreto adottato dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e  le  modalita'
          di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
          S.p.a. Qualora l'estinzione  della  concessione  derivi  da
          inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
          comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50,  anche  in  sostituzione  delle  eventuali  clausole
          convenzionali, sostanziali e procedurali,  difformi,  anche
          se approvate per legge, da intendersi come nulle  ai  sensi
          dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
          che possa operare, per effetto della presente disposizione,
          alcuna   risoluzione   di    diritto.    L'efficacia    del
          provvedimento di  revoca,  decadenza  o  risoluzione  della
          concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
          da  parte  dell'amministrazione  concedente   delle   somme
          previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a). 
              1-bis. All'articolo  1,  comma  1078,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente:  "Le   province   e   le   citta'   metropolitane
          certificano l'avvenuta realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1076  entro  il  31  dicembre  2020,  per  gli
          interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31
          dicembre  successivo  all'anno  di  riferimento,  per   gli
          interventi realizzati dal 2020 al 2023,  mediante  apposita
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti". 
              1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
          e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre 2028,  la
          Societa'  Autostrada  tirrenica   Spa,   in   forza   della
          convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
          esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
          relative     al     collegamento      autostradale      A12
          Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa  procedono
          alla revisione della  predetta  convenzione  unica  tenendo
          conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  contratti
          pubblici nonche' di quanto disposto dal primo  periodo  del
          presente  comma,  in  conformita'  alle  delibere  adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le tratte  diverse  da  quelle  previste  dal
          secondo periodo sono assegnate, all'esito del  procedimento
          di revisione della concessione di  cui  al  terzo  periodo,
          alla  societa'  ANAS  Spa  che   provvede   altresi'   alla
          realizzazione dell'intervento viario  Tarquinia-San  Pietro
          in Palazzi, anche  attraverso  l'adeguamento  della  strada
          statale n. 1 - Aurelia, nei limiti  delle  risorse  che  si
          renderanno  disponibili  a  tale   fine   nell'ambito   del
          contratto   di   programma   tra   il    Ministero    delle
          infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la  societa'
          ANAS  Spa   relativo   al   periodo   2021-2025.   Per   la
          progettazione ed esecuzione dell'intervento viario  di  cui
          al  precedente  periodo,  a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione  del  contratto  di  programma  relativo  al
          periodo 2021-2025  e  fino  al  completamento  dei  lavori,
          l'amministratore delegato pro tempore della  societa'  ANAS
          Spa e' nominato commissario straordinario, con i  poteri  e
          le funzioni di cui all' articolo  4  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario  straordinario
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza  e  indennita'
          comunque denominate.». 
              - Si riporta  l'articolo  176,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 176 (Cessazione,  revoca  d'ufficio,  risoluzione
          per inadempimento e subentro). - (Omissis). 
              4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento
          della amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  quest'ultima
          revochi la concessione per  motivi  di  pubblico  interesse
          spettano al concessionario: 
                a) il valore delle opere realizzate  piu'  gli  oneri
          accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
          cui l'opera non abbia ancora superato la fase di  collaudo,
          i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 
                b) le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti  o  da
          sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
          oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
          di copertura del  rischio  di  fluttuazione  del  tasso  di
          interesse; 
                c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato
          guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
          da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia  superato
          la  fase  di  collaudo,  del  valore  attuale  dei   ricavi
          risultanti dal piano economico  finanziario  allegato  alla
          concessione per gli anni residui di gestione. 
              (Omissis).». 
              - La delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica  n.  26  del  25  giugno  2020  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del  26  ottobre
          2020. 
              - La delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione economica  n.  25  del  25  giugno  2020  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del  24  ottobre
          2020. 
              - La delibera del Comitato interministeriale n. 88  del
          18 novembre 2010 e' pubblicata nel supplemento ordinario n.
          195 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011. 
              - La delibera del Comitato interministeriale n. 51  del
          2 agosto 2013 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  2
          del 3 gennaio 2014. 
              - Si  riporta  l'articolo  2,  comma  2-terdecies,  del
          decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  delle
          infrastrutture,  dei   trasporti   e   della   circolazione
          stradale,  per  la  funzionalita'   del   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
          la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
          e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
          9 novembre 2021, n. 156: 
              «Art.   2   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          investimenti e sicurezza nel settore  delle  infrastrutture
          autostradali e idriche). - (Omissis). 
              2-terdecies. Le societa' di cui all' articolo 36, comma
          2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  che  non  hanno  provveduto,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  ad   avviare   ovvero   a   concludere   con   un
          provvedimento di aggiudicazione le procedure  di  gara  per
          l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono
          sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla  medesima
          data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie,  con
          decreto  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili, adottato entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' nominato un  commissario  liquidatore.
          Con  il  decreto  di  nomina  e'  determinato  il  compenso
          spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto
          di cui all' articolo 8 del decreto legislativo  4  febbraio
          2010, n. 14.  Gli  oneri  relativi  al  pagamento  di  tale
          compenso sono a carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
          periodo. Resta  ferma  l'assegnazione  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle  risorse
          gia' destinate alla realizzazione delle  infrastrutture  di
          rilevanza regionale  di  cui  al  primo  periodo  e  ancora
          disponibili alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  da  impiegare  per  le
          medesime finalita'.».