Art. 8 
 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e
                              regionale 
 
   1.  Al  fine  di  migliorare  la  programmazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale e regionale, nonche' della mobilita' locale
nelle sue diverse modalita', in coerenza con gli obiettivi del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma  300,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  le  parole  «Osservatorio  nazionale
sulle politiche del trasporto pubblico locale» sono sostituite  dalle
seguenti:   «((Osservatorio   nazionale   per   il   supporto    alla
programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale  e
della mobilita' locale sostenibile))». 
  2. L'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  n.
244 del 2007 ((provvede)) altresi': 
    a) alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione  dei
dati trasportistici, economici e ambientali per la programmazione dei
servizi di trasporto pubblico locale integrata,  ove  possibile,  con
programmi di mobilita' attiva, di soluzioni innovative  di  mobilita'
sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi  i  servizi  di  noleggio
senza conducente di cui all'articolo 84, comma 1, del ((codice  della
strada, di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  con
la possibilita' di effettuare noleggi anche per  pochi  minuti  senza
interazione con personale dedicato (sharing mobility); 
    b) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione  digitale  utili  ad  assicurare   un'attivita'   minima
uniforme dei mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali
e scolastici; 
    c) all'acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli  di
elaborazione digitale utili a definire gli  elementi  minimi  per  la
predisposizione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile (PUMS); 
    d)  all'acquisizione  periodica  e  alla  predisposizione,  anche
d'intesa con il Ministero dello sviluppo  economico,  di  modelli  di
elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel
settore della mobilita' locale coordinandole  con  gli  indirizzi  di
politica   industriale   che   riguardano   le   filiere   produttive
interessate; 
    e) all'acquisizione  di  dati  statistici  e  analitici  utili  a
predisporre modelli minimi di integrazione dello  sviluppo  urbano  e
metropolitano con lo sviluppo della  programmazione  della  mobilita'
pubblica. 
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma   2,
l'Osservatorio puo' stipulare((,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,))  apposite  convenzioni   con   le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Autorita' di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, con le aziende di trasporto pubblico locale,  nonche'  con  i
mobility manager d'area, i mobility manager aziendali  e  i  mobility
manager  scolastici,  finalizzate  a  favorire  l'acquisizione  e  lo
scambio  dei  dati  e  delle  informazioni,   anche   con   modalita'
automatizzate e  mediante  l'interoperabilita'  tra  le  banche  dati
esistenti secondo le modalita' individuate dall'Agenzia per  l'Italia
digitale (AgID) con le linee guida in materia. 
  4. Per le medesime attivita' di cui al comma 2,  l'Osservatorio  si
puo'  avvalere,  oltreche'  del   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture ((e della mobilita' sostenibili)) e di quello messo  a
disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti di  cui  al
comma 3 mediante le convenzioni ivi previste,  anche  di  esperti  di
particolare e comprovata specializzazione, nel numero  massimo  di  8
unita', cui il Ministero delle  infrastrutture  ((e  della  mobilita'
sostenibili)) e' autorizzato a conferire appositi incarichi ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  a
valere   sulle   risorse   destinate   all'Osservatorio   ai    sensi
dell'articolo 27, comma  2,  lettera  e-bis),  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017,  n.  96,  come  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo, nel limite massimo di spesa  di  complessivi  euro  200.000
nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  5. Per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  per
l'implementazione e lo sviluppo della banca  dati  dell'Osservatorio,
nonche' per il conferimento  degli  incarichi  di  cui  al  comma  4,
all'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, le parole: «dello 0,025  per  cento  dell'ammontare  del
Fondo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dello  0,105  per  cento
dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro  5,2
milioni annui». 
  6.  Per  promuovere  la  sperimentazione  di  servizi  di   sharing
mobility, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, lo 0,3 per cento
della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di  cui  all'articolo
16-bis del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e'  destinato  al
finanziamento di  specifici  progetti  individuati  con  uno  o  piu'
decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  7. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a  obbligo  di  servizio  pubblico
anche  a  seguito  degli  effetti  negativi  derivanti  dalla   crisi
internazionale in atto in  Ucraina,  la  ripartizione  delle  risorse
stanziate per l'esercizio 2022 sul Fondo nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto  pubblico  locale((,
di cui all'articolo 16-bis)), comma 1, del decreto-legge  n.  95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,  e'
effettuata: 
    a) quanto a euro 4.879.079.381 e fermo restando  quanto  previsto
dall'articolo 27, comma 2-bis, del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  96  del  2017,  senza
l'applicazione di penalita' e applicando le modalita'  stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2013; 
    b) quanto a euro 75.350.957,  secondo  modalita'  e  criteri  che
tengono conto dei costi standard di cui  all'articolo  1,  comma  84,
della legge 27 dicembre 2013, n.  147  e  dei  livelli  adeguati  dei
servizi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  definiti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
il 31 ottobre 2022; 
    c) quanto a euro 14.923.662 per le finalita' di cui al comma 6; 
    d) quanto a euro 5.200.000 per le finalita' di  cui  all'articolo
27, comma 2, lettera  e-bis),  del  decreto-legge  n.  50  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7,  l'erogazione  alle
regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo
27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ((relativa all'anno
2022, da calcolare))  sulle  risorse  di  cui  alla  lettera  a)  del
predetto comma 7, e' effettuata in un'unica soluzione entro  la  data
del 31 luglio 2022, per la  parte  relativa  ai  pagamenti  non  gia'
avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  9. Al fine di garantire la continuita' e la regolarita' dei servizi
di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende  esercenti
tali servizi e le aziende che gestiscono le  infrastrutture  dedicate
su cui essi sono eserciti trasmettono entro il 30 settembre  2022  e,
successivamente, con cadenza ((trimestrale)), ai sensi  dell'articolo
16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 95 del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, all'Osservatorio  di  cui
all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, i dati  delle
manutenzioni programmate dei sottosistemi dei  sistemi  di  trasporto
utilizzati nonche', per ciascun sottosistema,  le  date  di  prevista
effettuazione  dell'attivita'  manutentiva,  secondo   le   modalita'
indicate dal decreto di cui al comma  10.  ((In  caso  di  mancata  o
ritardata effettuazione degli interventi  manutentivi  comunicati  ai
sensi del presente  comma,  l'ente  concedente  ovvero  affidante  il
servizio di trasporto pubblico assegna  all'azienda  inadempiente  un
termine  non  superiore  a  novanta  giorni  per  l'esecuzione  degli
interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli
interventi manutentivi  entro  il  termine  assegnato  ai  sensi  del
secondo periodo, l'ente concedente ovvero affidante  il  servizio  di
trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi  manutentivi
in  danno  dell'azienda  inadempiente,  nonche'  ad   applicare   nei
confronti  della  stessa  una  sanzione  amministrativa  di   importo
complessivo non inferiore a 10.000 euro e  non  superiore  a  500.000
euro, determinata tenendo conto dei criteri indicati nel  decreto  di
cui al  comma  10,  dell'entita'  degli  interventi  manutentivi  non
eseguiti, delle conseguenze che l'omessa  o  ritardata  effettuazione
degli interventi determina sulla continuita' nonche' delle  attivita'
poste in essere al fine di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione
degli interventi)). Nei casi di cui al presente comma si applicano in
quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.
689. Le somme derivanti dal pagamento  delle  sanzioni  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  ((e
sono destinate)), nella misura del 50 per cento,  all'implementazione
e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio  e,  nella
misura del 50 per cento, al finanziamento di  iniziative  dirette  al
miglioramento dei servizi erogati all'utenza. 
  10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili adottato, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro  il  31  luglio  2022,  sono  individuati  e,  successivamente,
aggiornati almeno ogni tre anni: 
    a) i  sottosistemi  e  i  livelli  manutentivi  per  i  quali  e'
obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9; 
    b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la  comunicazione
dei dati; 
    c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le
modalita' di contestazione dell'inadempimento, nonche' i  criteri  di
quantificazione delle sanzioni. 
  11. Nelle  more  dell'effettuazione  degli  interventi  manutentivi
programmati, nonche' durante lo svolgimento degli stessi, al fine  di
evitare interruzioni o limitazioni  nell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente  o  committente,
sulla base delle  indicazioni  fornite  da  una  Commissione  tecnica
indipendente, dallo stesso appositamente  costituita  e  composta  da
soggetti di comprovata  esperienza  in  materia  di  trasporti  e  di
sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della  valutazione
dell'effettivo  stato  di  manutenzione  del  sistema  di   trasporto
interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali e,  ove  necessario,  del  costruttore,  puo'
autorizzare  l'esercizio   del   predetto   sistema   di   trasporto,
((prescrivendo le necessarie misure di mitigazione e))  le  modalita'
di  controllo  e  delle  periodiche  verifiche  di  sicurezza.   Tale
autorizzazione  all'esercizio  del  sistema  di  trasporto  non  puo'
comunque superare il periodo di  sei  mesi,  ((prorogabile  una  sola
volta))  e  per  non  piu'  di  sei  mesi.  Al  funzionamento   della
Commissione tecnica di cui  al  primo  periodo,  nonche'  agli  oneri
necessari  all'acquisizione  delle   valutazioni   in   ordine   alla
possibilita' di proseguire l'esercizio del sistema di  trasporto,  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
dell'ente  concedente  o  committente  disponibili   a   legislazione
vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
sottosistemi delle reti ferroviarie, nonche' agli impianti a fune. 
  ((11-bis. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto
speciale e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
provvedono alle finalita' di cui ai commi da 9  a  11  ai  sensi  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,  nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti.)) 
  12.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
immediatamente cantierabili previsti dal programma di  ammodernamento
delle ferrovie regionali, nonche' l'acquisto di  materiale  rotabile,
e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025. All'assegnazione
dei contributi ai singoli interventi si provvede mediante decreto del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
Gli  interventi  devono  essere  identificati  dal  Codice  unico  di
progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3, e monitorati attraverso  il  sistema  di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il decreto  di  cui
al secondo periodo  sono  definiti  altresi'  l'entita'  massima  dei
contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori  fonti
di finanziamento, il  cronoprogramma  degli  interventi,  nonche'  le
ipotesi e le modalita' di revoca dei  contributi  riconosciuti.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 70 milioni  di  euro  per  l'anno
2025,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  ((12-bis. Al fine di migliorare  l'organizzazione  della  mobilita'
nelle aree urbane, all'articolo 5 della legge 28  dicembre  2015,  n.
221, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
  «6.  Al  fine  di  assicurare   l'abbattimento   dei   livelli   di
inquinamento  atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei  consumi
energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e  della
circolazione stradale, la riduzione al  minimo  dell'uso  individuale
dell'automobile e il contenimento del  traffico,  l'educazione  della
comunita' scolastica alla mobilita' sostenibile  e  il  miglioramento
dell'accessibilita'  scolastica,  fatta   salva   l'autonomia   delle
istituzioni scolastiche,  il  Ministro  dell'istruzione,  sentiti  il
Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  il
Ministro  della  transizione  ecologica,  tenendo  conto  del   piano
"Rigenerazione Scuola" di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 196, adotta  specifiche  linee  guida
per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni  ordine  e
grado del mobility manager  scolastico  finalizzate  alla  promozione
della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile. 
  6-bis.  Le  istituzioni  scolastiche,  singolarmente  o  in   rete,
individuano il mobility manager scolastico tra il personale  docente,
senza  esonero  dall'insegnamento,   ovvero   ricorrendo   a   figure
professionali  esterne,  in  coerenza  con  il   piano   dell'offerta
formativa. 
  6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di: 
  a) diffondere la cultura della mobilita' sostenibile; 
  b) promuovere l'uso della mobilita' ciclo-pedonale e dei servizi di
noleggio e condivisione  di  veicoli  elettrici  o  a  basso  impatto
ambientale; 
  c) supportare il  mobility  manager  d'area,  ove  nominato,  e  le
competenti amministrazioni locali ai fini dell'adozione delle  misure
di  mobilita'  sostenibile  fornendo   elementi   per   favorire   la
sostenibilita' degli spostamenti del  personale  scolastico  e  degli
studenti dell'istituto scolastico; 
  d) segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al
trasporto scolastico e delle persone con disabilita'. 
  6-quater. Il Ministero dell'istruzione puo' mettere a  disposizione
delle istituzioni scolastiche un'infrastruttura digitale al  fine  di
agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico. 
  6-quinquies.    Le    amministrazioni    interessate     provvedono
all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  12-ter. All'articolo 229, comma 4, primo periodo, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione  delle  istituzioni
scolastiche,». 
  12-quater. Al fine di  garantire  la  continuita'  dei  servizi  di
collegamento marittimo in regime di servizio pubblico  con  le  isole
minori  siciliane  oggetto  della  convenzione  stipulata  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
nonche' del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, al soggetto incaricato della gestione dei servizi
e' riconosciuto un contributo straordinario, nella misura massima  di
8 milioni di euro,  destinato  a  compensare  gli  effetti  economici
dell'aumento eccezionale dei  costi  del  carburante  nell'anno  2022
rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del
precedente biennio. 
  12-quinquies. Con decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   la
determinazione della compensazione di cui  al  comma  12-quater,  nei
limiti di quanto strettamente necessario  a  compensare  la  maggiore
spesa derivante dall'aumento eccezionale del costo del  carburante  e
comunque in misura non superiore  all'importo  massimo  stabilito  al
comma  12-quater.  Tali  criteri,  al  fine  di   evitare   eventuali
sovracompensazioni, sono definiti tenendo conto degli  aumenti  delle
tariffe gia' praticati dal gestore dei  servizi  nel  primo  semestre
2022 sulla base degli strumenti previsti  a  legislazione  vigente  o
della convenzione in essere. 
  12-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
12-quater, pari a 8 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  12-septies. Al fine di  assicurare  l'efficienza  e  l'economicita'
gestionale  della  linea  metropolitana  di  Catania,  elevando,   al
contempo, la qualita' dei servizi erogati, e' autorizzata la spesa di
5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede: 
  a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  Fondo  di  parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008): 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia  di  entrata,  nonche'
          disposizioni  concernenti  le  seguenti  Missioni:   Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con   le
          autonomie territoriali). - (Omissis). 
              300. E' istituito presso  il  Ministero  dei  trasporti
          l'Osservatorio   nazionale    per    il    supporto    alla
          programmazione  e  per  il  monitoraggio  della   mobilita'
          pubblica   locale   sostenibile,    cui    partecipano    i
          rappresentanti dei Ministeri competenti,  delle  regioni  e
          degli enti locali, al fine di creare una banca  dati  e  un
          sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e
          di assicurare la verifica dell'andamento del settore e  del
          completamento del processo di riforma. Per il funzionamento
          dell'Osservatorio e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro annui a decorrere  dall'anno  2008.  Con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  locali,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di
          monitoraggio delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei
          relativi servizi, ivi comprese quelle  relative  agli  enti
          locali,   nonche'    le    modalita'    di    funzionamento
          dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle
          Camere un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto  pubblico
          locale. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  84,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art.  84  (Locazione  senza  conducente).  -  1.  Agli
          effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
          a locazione senza conducente  quando  il  locatore,  dietro
          corrispettivo, si obbliga  a  mettere  a  disposizione  del
          locatario, per le  esigenze  di  quest'ultimo,  il  veicolo
          stesso. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione -  Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998). - (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  37,  del  decreto-legge   6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) favorisce l'istituzione di  procedure  semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis) ai sensi dell'articolo  2,  comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 7 (Gestione delle risorse  umane  -  Art.  7  del
          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del
          D.Lgs n. 387 del 1998). - (Omissis). 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'articolo 1,  comma  9,  del  decreto-legge  12
          luglio 2004, n. 168 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
          disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,   del
          presente  decreto  e,   in   caso   di   violazione   delle
          disposizioni di cui al presente comma,  fermo  restando  il
          divieto di costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato,  si  applica  quanto  previsto  dal   citato
          articolo 36, comma 5-quater. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 27, comma 2, lettera e-bis, del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 27 (Misure  sul  trasporto  pubblico  locale).  -
          (Omissis). 
              2. A decorrere dall'anno 2020, il riparto del Fondo  di
          cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30  giugno  di  ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281.  In  caso  di  mancata  intesa  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.  Il  suddetto  riparto  e'  operato
          sulla base dei seguenti criteri: 
                (Omissis); 
                e-bis) destinazione annuale  dello  0,105  per  cento
          dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di
          euro  5,2  milioni  annui  alla  copertura  dei  costi   di
          funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  1,
          comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 16  bis,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              «Art.  16-bis  (Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il
          Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,
          agli   oneri   del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
          alimentato da una compartecipazione  al  gettito  derivante
          dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
          L'aliquota   di   compartecipazione   e'   applicata   alla
          previsione  annuale  del  predetto  gettito,  iscritta  nel
          pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
          ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, in misura  tale  da
          assicurare, per  ciascuno  degli  anni  2013  e  2014  e  a
          decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse  del  Fondo
          stesso al risultato della somma, per ciascuno dei  suddetti
          anni, delle seguenti risorse: 
                a) 465 milioni di euro per l'anno 2013,  443  milioni
          di euro per l'anno  2014,  507  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2015; 
                b)  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione   al
          gettito  dell'accisa  sul  gasolio   per   autotrazione   e
          dell'accisa sulla benzina, per l'anno  2011,  di  cui  agli
          articoli 1, commi da 295 a 299,  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e  3,  comma  12,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
          di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
          del Servizio sanitario nazionale; 
                c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
                a)  il  comma  12  dell'articolo  3  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549; 
                b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
                c) il comma 3 dell'articolo 21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
                d) il comma 3 dell'articolo 30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
                a)  un'offerta  di   servizio   piu'   idonea,   piu'
          efficiente  ed  economica  per  il  soddisfacimento   della
          domanda di trasporto pubblico; 
                b) il progressivo incremento del rapporto tra  ricavi
          da traffico e costi operativi; 
                c) la progressiva riduzione dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
                d)   la   definizione   di   livelli    occupazionali
          appropriati; 
                e) la previsione di idonei strumenti di  monitoraggio
          e di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
                a)  le  modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
                b) la decadenza dei direttori generali degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
                c) le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'articolo  27,  commi  2-bis  e  4,  del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: 
              «Art. 27 (Misure  sul  trasporto  pubblico  locale).  -
          (Omissis) 
              2-bis. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma  1
          si tiene annualmente conto delle  variazioni  per  ciascuna
          Regione in incremento o decremento, rispetto al  2017,  dei
          costi del canone di accesso all'infrastruttura  ferroviaria
          introdotte dalla societa' Rete  ferroviaria  italiana  Spa,
          con decorrenza dal 1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai
          criteri  stabiliti  dall'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti ai sensi dell'articolo  37,  commi  2  e  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.  Tali
          variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
          rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del
          2019. Le variazioni fissate a preventivo  sono  soggette  a
          verifica consuntiva ed eventuale conseguente  revisione  in
          sede di  saldo  a  partire  dall'anno  2020  a  seguito  di
          apposita certificazione resa, entro il mese di settembre di
          ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i servizi di
          trasporto   pubblico   ferroviario   al   Ministero   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   il    tramite
          dell'Osservatorio, di cui all'articolo 1, comma 300,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nonche'  alle  regioni,  a
          pena della sospensione dell'erogazione dei corrispettivi di
          cui ai relativi contratti di servizio  con  le  Regioni  in
          analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo  16-bis
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  Ai  fini
          del riparto del saldo 2019 si terra' conto dei soli dati  a
          consuntivo  relativi  alle  variazioni  2018  comunicati  e
          certificati dalle imprese esercenti i servizi di  trasporto
          pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
          precedente periodo e con le medesime penalita' in  caso  di
          inadempienza. 
              (Omissis). 
              4. A partire dal mese di  gennaio  2018  e  nelle  more
          dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma  2,
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun
          anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione,  l'ottanta
          per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione  e'
          effettuata  sulla  base  delle  percentuali  attribuite   a
          ciascuna regione l'anno precedente. Le  risorse  erogate  a
          titolo di anticipazione sono oggetto  di  integrazione,  di
          saldo o  di  compensazione  con  gli  anni  successivi.  La
          relativa erogazione alle regioni  a  statuto  ordinario  e'
          disposta con cadenza mensile. 
              (Omissis).». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 11, comma  1,  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un "Codice unico di  progetto",  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
              (Omissis).». 
              - Per il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
          si rimanda ai riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 405,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis). 
              405. Per il finanziamento degli interventi  relativi  a
          programmi  straordinari  di  manutenzione  straordinaria  e
          adeguamento  funzionale   e   resilienza   ai   cambiamenti
          climatici della viabilita' stradale, anche con  riferimento
          a varianti di percorso, di competenza di regioni,  province
          e citta' metropolitane, e'  autorizzata  la  spesa  di  100
          milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 200 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2024 e 2025, 300 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2031 al 2036. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 5,  comma  6,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in  materia  ambientale
          per  promuovere  misure  di  green   economy   e   per   il
          contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5  (Disposizioni  per  incentivare  la  mobilita'
          sostenibile). - Omissis. 
              6. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli  di
          inquinamento atmosferico  ed  acustico,  la  riduzione  dei
          consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza  del
          trasporto e della circolazione stradale,  la  riduzione  al
          minimo   dell'uso   individuale   dell'automobile   e    il
          contenimento del  traffico,  l'educazione  della  comunita'
          scolastica alla mobilita' sostenibile  e  il  miglioramento
          dell'accessibilita'  scolastica,  fatta  salva  l'autonomia
          delle istituzioni scolastiche, il Ministro dell'istruzione,
          sentiti il Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili e  il  Ministro  della  transizione  ecologica,
          tenendo conto  del  piano  "Rigenerazione  Scuola"  di  cui
          all'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  legislativo   8
          novembre 2021, n. 196, adotta specifiche  linee  guida  per
          l'istituzione in tutti  gli  istituti  scolastici  di  ogni
          ordine e grado del mobility manager scolastico  finalizzate
          alla promozione della funzione  educativa  della  scuola  e
          dello sviluppo sostenibile. 
              6-bis. Le istituzioni scolastiche, singolarmente  o  in
          rete, individuano il mobility  manager  scolastico  tra  il
          personale docente, senza esonero dall'insegnamento,  ovvero
          ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza  con
          il piano dell'offerta formativa. 
              6-ter. Il mobility manager scolastico ha il compito di: 
                a) diffondere la cultura della mobilita' sostenibile; 
                b) promuovere l'uso della mobilita' ciclo-pedonale  e
          dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici
          o a basso impatto ambientale; 
                c)  supportare  il  mobility  manager   d'area,   ove
          nominato, e le competenti amministrazioni  locali  ai  fini
          dell'adozione  delle  misure   di   mobilita'   sostenibile
          fornendo elementi  per  favorire  la  sostenibilita'  degli
          spostamenti  del  personale  scolastico  e  degli  studenti
          dell'istituto scolastico; 
                d) segnalare  al  competente  ente  locale  eventuali
          esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con
          disabilita'. 
              6-quater. Il Ministero dell'istruzione puo'  mettere  a
          disposizione      delle       istituzioni       scolastiche
          un'infrastruttura  digitale  al  fine   di   agevolare   lo
          svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico. 
              6-quinquies. Le amministrazioni interessate  provvedono
          all'attuazione dei commi da 6-bis  a  6-quater  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 229, comma 4, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  229  (Misure  per   incentivare   la   mobilita'
          sostenibile). - Omissis. 
              4.  Al  fine  di  favorire  il  decongestionamento  del
          traffico nelle aree urbane mediante la  riduzione  dell'uso
          del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
          delle istituzioni scolastiche, con  singole  unita'  locali
          con piu' di 100  dipendenti  ubicate  in  un  capoluogo  di
          Regione, in una Citta' metropolitana, in  un  capoluogo  di
          Provincia ovvero in un Comune con popolazione  superiore  a
          50.000 abitanti  sono  tenute  ad  adottare,  entro  il  31
          dicembre  di  ogni  anno,  un   piano   degli   spostamenti
          casa-lavoro del proprio  personale  dipendente  finalizzato
          alla riduzione dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato
          individuale nominando, a tal fine, un mobility manager  con
          funzioni  di  supporto  professionale   continuativo   alle
          attivita'  di  decisione,  pianificazione,  programmazione,
          gestione e promozione di soluzioni  ottimali  di  mobilita'
          sostenibile.   Il   Mobility   Manager   promuove,    anche
          collaborando   all'adozione   del   piano   di    mobilita'
          sostenibile,   la   realizzazione    di    interventi    di
          organizzazione e gestione della domanda di mobilita'  delle
          persone, al fine di consentire la riduzione  strutturale  e
          permanente dell'impatto ambientale derivante  dal  traffico
          veicolare  nelle  aree  urbane  e  metropolitane,   tramite
          l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le
          pubbliche amministrazioni tale  figura  e'  scelta  tra  il
          personale in ruolo. Con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sono definite le  modalita'
          attuative delle disposizioni di cui al presente  comma.  Le
          amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  del
          presente  comma  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente  sui  propri
          bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 998,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
              «Omissis. 
              998.   Ai   fini   di   completare   il   processo   di
          liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e  di
          privatizzare   le   societa'   esercenti   i   servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli 1 e 8 della  legge  19  maggio  1975,  n.  169,  e
          successive modificazioni, nuove convenzioni,  con  scadenza
          in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono  stipulate,
          nei limiti degli stanziamenti di  bilancio  a  legislazione
          vigente, con dette societa' entro il 30 giugno 2007. A  tal
          fine e' autorizzata la  spesa  di  50  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo  19-ter  del  decreto-legge  25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni  urgenti
          per l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione
          di  sentenze  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
          europee): 
              «Art. 19-ter (Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
          Al fine di adeguare  l'ordinamento  nazionale  ai  principi
          comunitari  in  materia  di  cabotaggio  marittimo   e   di
          liberalizzazione delle relative rotte,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  e'  trasferito  a  titolo  gratuito,  da
          Tirrenia di navigazione S.p.a.,  il  cento  per  cento  del
          capitale sociale della: 
                a) Caremar-Campania Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          regione Campania; 
                b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima  S.p.a.  alla
          regione Sardegna 
                c) Toremar-Toscana Regionale  Marittima  S.p.a.  alla
          regione Toscana. 
              2. Entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono  posti
          in essere gli atti  di  perfezionamento  del  trasferimento
          delle societa' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 
              3. Entro i novanta giorni successivi  al  completamento
          degli atti relativi al trasferimento di cui ai commi 1 e 2,
          la regione Campania cede, per  il  tramite  della  societa'
          Caremar, alla regione Lazio, a  titolo  gratuito,  il  ramo
          d'azienda di tale societa' costituito dal  complesso  delle
          attivita',  passivita'  e  risorse  umane  utilizzate   per
          l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino. 
              4. Le societa' di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),
          sono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si
          trovano alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  con  le  attivita'  e
          passivita' connesse. 
              5. I trasferimenti di cui ai commi  1,  2  e  3,  sotto
          l'aspetto   contabile,   non   determinano   sui    bilanci
          rispettivamente della societa' Tirrenia  di  navigazione  e
          della societa' Caremar riflessi di carattere  economico  ma
          solo patrimoniale. 
              6. Al fine di assicurare le condizioni per la  migliore
          valorizzazione  delle  societa'  esercenti  i  servizi   di
          collegamento ritenuti essenziali per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
          articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975,  n.  169,  nelle
          more  della  completa  liberalizzazione  del  settore   del
          cabotaggio  marittimo  attraverso  il   completamento   del
          processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010,  le
          convenzioni attualmente in vigore  sono  prorogate  fino  a
          tale data nei limiti degli stanziamenti pro quota di cui ai
          commi da 16 a 18. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2010,  le  funzioni  e  i
          compiti di programmazione e di amministrazione relativi  ai
          servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si
          svolgono all'interno di una regione sono  esercitati  dalla
          stessa regione.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  il
          conferimento delle  funzioni  e  dei  compiti  avviene  nel
          rispetto dei relativi statuti. Per le  regioni  di  cui  ai
          commi 1, lettere a), b) e c), e 3, la gestione dei  servizi
          di cabotaggio e' regolata da contratti di servizio  secondo
          quanto  previsto  dagli  articoli  17  e  19  del   decreto
          legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,   e   successive
          modificazioni, in quanto applicabili al settore. 
              8.   La   Tirrenia   di   navigazione   S.p.a.   e   la
          Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.,  nonche'  la
          Caremar-Campania    Regionale    Marittima    S.p.a.,    la
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    la
          Toremar-Toscana    Regionale    Marittima    S.p.a.    sono
          privatizzate, in conformita' alle disposizioni nazionali  e
          comunitarie vigenti in  materia,  attraverso  procedure  di
          gara aperte, non discriminatorie,  atte  a  determinare  un
          prezzo   di   mercato,   le   quali,   relativamente   alle
          privatizzazioni realizzate dalle regioni  Campania,  Lazio,
          Sardegna e Toscana, possono  riguardare  sia  l'affidamento
          dei servizi marittimi sia l'apertura  del  capitale  ad  un
          socio privato. 
              9. Ai fini di cui al comma 8: 
                a) entro il 31 dicembre 2009: 
                  1)  e'  pubblicato  il  bando  di   gara   per   la
          privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche',
          per effetto dei trasferimenti di cui ai commi  da  1  a  7,
          della Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.; 
                  2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema
          di nuova convenzione di durata non superiore  a  otto  anni
          con la Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  costituente  uno
          degli atti della gara di cui al numero 1); 
                  3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della
          normativa vigente,  uno  schema  di  nuova  convenzione  di
          durata non superiore a dodici anni con  la  Siremar-Sicilia
          Regionale Marittima  S.p.a.,  costituente  uno  degli  atti
          della gara di cui al numero 1); 
                  4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana
          i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di
          Saremar-Sardegna   Regionale   Marittima   S.p.a.   e    di
          Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. 
                  5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Saremar e  Toremar,  costituenti
          altresi' atti delle gare di cui al numero 4); 
                b) entro il 28 febbraio 2010,  in  considerazione  di
          quanto disposto dal comma 3: 
                  1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i
          bandi di gara per la privatizzazione,  rispettivamente,  di
          Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   e   della
          societa' della regione Lazio derivante dalla  cessione  del
          ramo d'azienda di cui al comma 3; 
                  2) sono approvati dalle regioni Campania  e  Lazio,
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto   del
          mantenimento del servizio universale  e  della  continuita'
          territoriale con le  isole,  gli  schemi  di  contratti  di
          servizio di durata non  superiore  a  dodici  anni  con  le
          societa', rispettivamente, Caremar e quella  della  regione
          Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al
          comma 3, costituenti altresi' atti delle  gare  di  cui  al
          numero 1). 
              10. Le convenzioni e i contratti di servizio di cui  al
          comma 9 sono stipulati  all'atto  del  completamento  delle
          procedure di gara di cui al medesimo comma 9. 
              11. Le nuove convenzioni di cui al comma  9,  stipulate
          sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE  e  comunque  nei
          limiti degli stanziamenti di cui  ai  commi  da  16  a  18,
          determinano le linee da servire, le procedure e i tempi  di
          liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico,
          introducendo meccanismi di efficientamento volti a  ridurre
          i  costi  del  servizio  per  l'utenza,  nonche'  forme  di
          flessibilita' tariffaria non distorsive della  concorrenza.
          I contratti di servizio di cui al comma  9  sono  stipulati
          nel rispetto del mantenimento  del  servizio  universale  e
          della continuita' territoriale con le isole. 
              12. Le nuove convenzioni e i contratti di  servizio  di
          cui al comma 9 prevedono la presenza nel collegio sindacale
          delle singole  societa'  esercenti  i  servizi  oggetto  di
          convenzione o contratto di servizio di  due  rappresentanti
          designati,    rispettivamente,    dal    Ministero    delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   e   dal    Ministero
          dell'economia e delle  finanze.  Per  le  societa'  Siremar
          S.p.a. e Tirrenia di navigazione S.p.a.  il  rappresentante
          designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assume le funzioni di presidente. 
              13. Per la privatizzazione dell'intero  capitale  della
          Tirrenia  di  navigazione  S.p.a.,  che,  a   seguito   dei
          trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7,  comporta  altresi'
          la   cessione   dell'intero    capitale    sociale    della
          Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.,  si  applicano,
          in quanto compatibili con le disposizioni dei commi da 1  a
          7, nonche' dei commi da 8 a 15, le disposizioni del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  13  marzo  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          2009. 
              14. Qualora, ai fini delle procedure di privatizzazione
          di cui ai commi da 8 a 15, si renda necessario  l'esercizio
          dei poteri di cui all' articolo 16 della legge  10  ottobre
          1990, n. 287, il termine per il relativo  esercizio  e'  di
          trenta giorni dall'avvio del procedimento. 
              15. All' articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  il  secondo
          periodo e' soppresso. 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
                c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                d)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.   -
          regione Toscana: euro 13.005.441; 
                e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              17. Successivamente alla cessione  alla  regione  Lazio
          del ramo d'azienda per  l'esercizio  dei  collegamenti  con
          l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le  risorse  di
          cui al comma 16, lettera e),  sono  cosi'  ripartite:  ramo
          Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606. 
              18. Il contributo dello Stato alle regioni a  copertura
          degli oneri di servizio pubblico sui contratti di  servizio
          di cui ai commi da 8 a 15 e' incrementato,  senza  maggiori
          oneri per lo Stato, per la durata dei contratti medesimi in
          misura   parametrata   al    maggiore    onere    derivante
          dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
          novembre 1997, n. 422, nonche' dell'articolo  9,  comma  4,
          della legge 7 dicembre 1999, n. 472. 
              19.  Nell'ambito  delle  risorse  iscritte   in   conto
          residui, non ancora  impegnate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
          comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo
          di 7 milioni di  euro,  per  l'anno  2009,  e'  finalizzato
          all'ammodernamento    e    all'adeguamento    alle    norme
          internazionali in  materia  di  sicurezza  marittima  della
          flotta del gruppo Tirrenia. 
              20.  Previa  richiesta  delle  regioni  interessate  al
          processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a  15,  il
          CIPE,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  delibera  in  ordine  all'utilizzo   delle
          risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  relative  ai
          programmi di interesse strategico  regionale  di  cui  alla
          delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 137 del  16  giugno  2009,  per  fare
          fronte a specifiche criticita' nel settore  del  cabotaggio
          marittimo. 
              21. Al fine di garantire  la  continuita'  territoriale
          con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico
          sono riconosciuti alle societa'  oggetto  del  processo  di
          privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15  il  mantenimento
          degli   accosti   gia'    assegnati    e    la    priorita'
          nell'assegnazione di  nuovi  accosti,  nel  rispetto  delle
          procedure  di  competenza  delle   Autorita'   portuali   e
          marittime e dei principi sanciti  dalla  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, nonche' dal codice della navigazione. 
              22. All'articolo 7-sexies, comma 3,  del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  l'ultimo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di
          spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse  di  cui
          all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008,  n.
          203,  e  successive  modificazioni,  ai  dipendenti   delle
          societa' del Gruppo  Tirrenia,  delle  societa'  da  queste
          derivanti  e  di  quelle  che  dalle  stesse  acquistano  o
          affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere  per
          dodici mesi l'intero trattamento di integrazione  salariale
          straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
          con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni  per
          il nucleo familiare ove spettanti". 
              23. Agli oneri di cui ai commi  da  16  a  18,  pari  a
          184.942.251  euro  a  decorrere  dal  2010,  si  fa  fronte
          mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo
          finalizzati,  pari  a  181.370.249  euro  annui,  quanto  a
          3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere
          sulle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma 8 dell'  articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che  sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  la
          conseguente   riassegnazione   alle    pertinenti    unita'
          previsionali  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a  22.002
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro
          a   decorrere   dall'anno   2012   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica, di  cui  all'
          articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato   ad   apportare   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle
          disposizioni di cui ai commi  da  1  a  22  e'  subordinata
          all'emanazione,  ove  occorrente,  di  apposite  norme   di
          attuazione. 
              24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per  i
          trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da  1  a  15
          sono esenti da imposizione fiscale. 
              25. L' articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nonche' l'articolo 1, comma 999, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. 
              26.  Il  primo  e  il  secondo  periodo  del  comma   1
          dell'articolo 26 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.
          207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2009, n. 14, sono soppressi. 
              27. Una quota,  pari  a  5,6  milioni  di  euro,  delle
          risorse iscritte per l'anno 2009 sul Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica di cui all' articolo  10,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  282  del   2004,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004,
          e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
          trasferita  nell'anno  2010  alla   contabilita'   speciale
          istituita ai sensi del comma  8  dell'articolo  13-bis  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102.  E'
          altresi' trasferito alla citata  contabilita'  speciale  di
          cui al  periodo  precedente,  con  le  medesime  modalita',
          l'importo di 1,5 milioni di euro a valere sulle risorse  di
          cui all' articolo 7-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   9   aprile   2009,   n.   33,   intendendosi
          corrispondentemente ridotta la predetta  autorizzazione  di
          spesa.». 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2012, n. 189, S.O. 
              - Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni
          urgenti per il rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 144 del  21  giugno  2013,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto  2013,
          n. 194, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 3, comma  33,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008): 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di:   Fondi   da
          ripartire; Contenimento  e  razionalizzazione  delle  spese
          valide per  tutte  le  missioni;  Pubblico  impiego.  Norme
          finali). - Omissis. 
              33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non  dedotti
          ai sensi degli articoli  96  e  109,  commi  5  e  6"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "non  dedotti  ai  sensi  degli
          articoli 61 e 109, comma 5" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  "Per   le   perdite   derivanti   dalla
          partecipazione  in  societa'  in  nome  collettivo   e   in
          accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
          2 dell'articolo 8"; 
                b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15"; 
                c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; 
                d) all'articolo 66, comma  3,  la  parola:  "96,"  e'
          soppressa; 
                e) all'articolo 77,  comma  1,  le  parole:  "33  per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento"; 
                f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: "In caso di attivita'  che  fruiscono  di
          regimi di parziale o totale detassazione  del  reddito,  le
          relative perdite fiscali assumono  rilevanza  nella  stessa
          misura  in  cui   assumerebbero   rilevanza   i   risultati
          positivi"; 
                g) all'articolo 84, comma 1: 
                  1) il secondo periodo e' soppresso; 
                  2) al quarto periodo, le parole:  "non  dedotti  ai
          sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite
          dalle seguenti: "non dedotti ai  sensi  dell'articolo  109,
          comma 5"; 
                h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole:  "del
          91 per cento, e dell'84 per cento  a  decorrere  dal  2007"
          sono sostituite dalle seguenti: "del 95 per cento"; 
                i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  96  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli  compresi
          nel costo dei beni  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'articolo  110,  sono  deducibili  in  ciascun  periodo
          d'imposta fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e
          proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile  nel  limite
          del 30  per  cento  del  risultato  operativo  lordo  della
          gestione caratteristica. La quota del  risultato  operativo
          lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo  periodo  d'imposta
          successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2007,  non
          utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
          oneri finanziari di  competenza,  puo'  essere  portata  ad
          incremento del risultato  operativo  lordo  dei  successivi
          periodi d'imposta. 
              2.  Per  risultato  operativo  lordo  si   intende   la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. 
              3. Ai fini del presente  articolo,  assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
              4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri   finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell'articolo 156  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni, nonche'  alle  societa'
          il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente  da
          enti pubblici, che costruiscono o gestiscono  impianti  per
          la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
          impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
              6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle  regole
          di  indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo  90,
          comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del  presente
          testo unico, dall'articolo 3, comma  115,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, in materia di  interessi  su  titoli
          obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465,  della  legge
          30 dicembre 2004, n.  311,  in  materia  di  interessi  sui
          prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
              7. In caso di partecipazione al  consolidato  nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
              8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono essere incluse anche  le  societa'  estere  per  le
          quali ricorrerebbero i requisiti e le  condizioni  previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
          e c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato
          devono essere  indicati  i  dati  relativi  agli  interessi
          passivi e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2"; 
                l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; 
                m) all'articolo 101, il comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6.  Le  perdite  attribuite  per   trasparenza   dalle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite"; 
                n) all'articolo 102: 
                  1) il comma 3 e' abrogato; 
                  2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. Per i beni concessi in locazione  finanziaria
          l'impresa  concedente  che  imputa  a  conto  economico   i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun esercizio  nella  misura  risultante  dal  relativo
          piano   di   ammortamento   finanziario.   Per    l'impresa
          utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
          locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
          che la durata del contratto non sia inferiore ai due  terzi
          del periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente
          stabilito a norma del comma 2, in  relazione  all'attivita'
          esercitata dall'impresa stessa; in caso di  beni  immobili,
          qualora l'applicazione  della  regola  di  cui  al  periodo
          precedente determini un risultato inferiore a  undici  anni
          ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione  e'  ammessa
          se  la  durata  del  contratto  non  e',   rispettivamente,
          inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
          Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore al  periodo  di  ammortamento  corrispondente  al
          coefficiente stabilito a norma del comma  2.  La  quota  di
          interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta  alle
          regole dell'articolo 96"; 
                o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato; 
                p) all'articolo 108, comma 2, i periodi  dal  secondo
          al quarto  sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Le  spese  di
          rappresentanza sono deducibili  nel  periodo  d'imposta  di
          sostenimento se rispondenti  ai  requisiti  di  inerenza  e
          congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, anche in funzione  della  natura  e  della
          destinazione  delle   stesse,   del   volume   dei   ricavi
          dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
          internazionale dell'impresa. Sono  comunque  deducibili  le
          spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di  valore
          unitario non superiore a euro 50"; 
                q) all'articolo 109: 
                  1) al comma 4,  lettera  b),  le  parole  da:  "Gli
          ammortamenti dei beni  materiali"  fino  a:  ",  che  hanno
          concorso alla formazione del reddito." sono soppresse; 
                  2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per  la
          parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e  3
          dell'articolo 96" sono sostituite dalle seguenti:  "per  la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi"; 
                  3) il comma 6 e' abrogato; 
                r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la  parola:
          "ventesimo" e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo"; 
                s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.   122   (Obblighi   della   societa'    o    ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi"; 
                t) all'articolo  134,  comma  1,  la  lettera  a)  e'
          abrogata; 
                u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,
          il  seguente  periodo:  "Si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 101, comma 6"; 
                v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; 
                z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente: 
              "Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1.
          Nell'ipotesi di  interruzione  o  di  mancato  rinnovo  del
          consolidato  mondiale,  i  dividendi   o   le   plusvalenze
          derivanti dal possesso o dal realizzo delle  partecipazioni
          nelle  societa'   consolidate,   percepiti   o   realizzate
          dall'ente o societa'  consolidante  dal  periodo  d'imposta
          successivo all'ultimo periodo  di  consolidamento,  per  la
          parte esclusa o  esente  in  base  alle  ordinarie  regole,
          concorrono a formare il reddito, fino a  concorrenza  della
          differenza tra le perdite  della  societa'  estera  che  si
          considerano dedotte  e  i  redditi  della  stessa  societa'
          inclusi  nel  consolidato.  La  stessa  regola  si  applica
          durante il periodo di consolidamento in caso  di  riduzione
          della percentuale di  possesso  senza  il  venir  meno  del
          rapporto di controllo. 
              2.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  142   sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del
          presente articolo,  anche  per  il  coordinamento  con  gli
          articoli 137 e 138"; 
                aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si
          applicano anche  agli  interessi  indeducibili  oggetto  di
          riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96".». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - Omissis. 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».