Art. 15 
 
                   Interventi e spese ammissibili 
 
  1. Ciascun progetto  di  investimento  deve  essere  funzionale  al
conseguimento degli  obiettivi  del  programma  di  sviluppo  per  la
logistica agroalimentare. 
  2.  I  progetti  devono   essere   avviati   successivamente   alla
presentazione della domanda di ammissione alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende  la
data di inizio dei lavori di costruzione, oppure la  data  del  primo
impegno giuridicamente  vincolante  ad  ordinare  attrezzature  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di  quale  condizione  si  verifichi  prima.  L'acquisto  del
terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la
realizzazione di studi di  fattibilita'  non  sono  considerati  come
avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio  del  progetto
si intende il  momento  di  acquisizione  degli  attivi  direttamente
collegati all'unita' produttiva. 
  3. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita'  produttiva
oggetto del progetto di  investimento  agevolato  per  almeno  cinque
anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione  del
progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data  relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile.  E'  comunque  consentita  la
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro  tale
periodo. 
  4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale e garantire il rispetto del  principio  «non  arrecare  un
danno significativo all'ambiente». 
  5. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423  e
seguenti del codice civile, nella misura  necessaria  alle  finalita'
del progetto oggetto della richiesta  di  agevolazioni.  Dette  spese
riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni,  nel  limite  del  10  per
cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento; 
    b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70  per  cento  dei
costi totali ammissibili del progetto d'investimento; 
    c) infrastrutture specifiche aziendali; 
    d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
    e)  programmi  informatici,   brevetti,   licenze,   know-how   e
conoscenze tecniche non brevettate concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi; per le  grandi  imprese,  tali  spese
sono ammissibili fino al 50 per cento  dell'investimento  complessivo
ammissibile; 
    f) acquisto di beni e prestazioni  identificabili  come  connessi
all'intervento   di   efficienza   energetica   o   all'installazione
dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili; 
    g)  acquisto  e   modifica   di   mezzi   di   trasporto   aventi
caratteristiche che consentano il rispetto  del  principio  del  «non
arrecare un danno significativo» come dettagliato nell'avviso di  cui
all'art. 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi
e funzionali all'investimento, purche'  dimensionati  alla  effettiva
produzione, identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo
dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni. 
  6. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4  per  cento
dell'investimento  complessivo  ammissibile  per   ciascun   progetto
d'investimento,  le  spese  per  consulenze  connesse   al   progetto
d'investimento che si riferiscono alle seguenti  voci:  progettazioni
ingegneristiche  riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e   gli
impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori,  collaudi
di  legge,  studi  di   fattibilita'   economico-finanziaria   e   di
valutazione  di  impatto  ambientale,  prestazioni   di   terzi   per
l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e  ambientali  secondo
standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.  Tale  limite
si applica, con riferimento agli investimenti di cui agli articoli 10
e 11 del presente decreto, sia alle PMI che alle grandi imprese;  con
riferimento agli investimenti di cui all'art. 12 del presente decreto
solo alle PMI. 
  7. Le spese per immobilizzazioni immateriali di  cui  al  comma  5,
lettera e), sono ammissibili a condizione che: 
    a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto
del progetto di investimento agevolato; 
    b) siano ammortizzabili; 
    c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che  non  si
trovino nelle condizioni specificate al comma 4; 
    d)  figurino  nell'attivo  dell'impresa  beneficiaria  e  restino
associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel
caso di PMI. 
  8. Non sono ammissibili i seguenti costi: 
    a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; 
    b) acquisto di beni usati; 
    c) acquisto di beni in leasing; 
    d) lavori in economia; 
    e) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 
    f) prestazioni gestionali; 
    g) spese effettuate  o  fatturate  al  soggetto  beneficiario  da
societa' con rapporti di controllo o di collegamento,  come  definito
dall'art. 2359 del codice  civile  o  che  abbiano  in  comune  soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese
potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,
al momento della presentazione della  domanda  di  partecipazione  al
presente bando, che  tale  societa'  e'  l'unico  fornitore  di  tale
impianto o strumentazione; 
    h) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al  netto  di
IVA; 
    i) costi relativi a commesse interne; 
    j)  pagamenti  effettuati  cumulativamente,  in  contanti  e   in
compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia  si  rimanda  al
menzionato avviso. 
  9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale  importo  dovra'  tuttavia  essere  puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.