Art. 17 
 
                               Revoche 
 
  1. Salvo il disposto di cui all'art. 8  del  presente  decreto,  le
agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora  il
soggetto beneficiario: 
    a)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento eurounitario; 
    b) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due
scadenze previste dal piano di rimborso, ovvero non  corrisponda  gli
interessi di preammortamento alla scadenza stabilita; 
    c)  non  trasmetta  la  documentazione  concernente  la   materia
edilizia comprovante il rilascio delle  concessioni,  autorizzazioni,
licenze e  nulla  osta  delle  competenti  pubbliche  amministrazioni
necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle  agevolazioni
entro i termini di cui  all'art.  7,  comma  4,  lettera  c),  ovvero
qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con  esito  negativo.
Laddove  sia   riscontrabile   un'articolazione   progettuale   degli
interventi particolarmente complessa e/o  l'esigenza  di  programmare
gli interventi  stessi  su  piu'  lotti  consequenziali,  le  imprese
proponenti  possono  esibire,  entro  i  predetti  termini,  la  sola
documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei
lotti, indicando l'assenza  di  motivi  ostativi  al  rilascio  delle
autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili  con
quelli di realizzazione del programma; 
    d)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
progetto di investimenti ovvero  prima  che  siano  trascorsi  cinque
anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; 
    e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel progetto  di  investimenti  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati,  ovvero  cessi
l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per  le
PMI, dal completamento degli investimenti; 
    f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,
conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza
dell'autorizzazione dell'Agenzia; 
    g) trasferisca l'attivita' produttiva in un  ambito  territoriale
diverso da  quello  originario  senza  la  preventiva  autorizzazione
dell'Agenzia  anteriormente  al   completamento   del   progetto   di
investimenti o prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni  per
le PMI, dal completamento degli investimenti; 
    h) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la  conseguenza
che i prodotti o i servizi finali siano diversi da  quelli  presi  in
esame per la valutazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  l'eventuale
autorizzazione dell'Agenzia; 
    i) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    j) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto
del progetto  di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    k) ometta  di  rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dal
provvedimento di concessione delle agevolazioni.