Art. 6 Realizzazione degli interventi e agevolazioni concedibili 1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, da definirsi con successivo provvedimento, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi per un periodo massimo di dodici mesi, o termine piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026. 2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e, in ogni caso, non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano. 3. Nel caso di interventi che non rispettino le condizioni di cui ai due commi precedenti, il contributo assegnato verra' revocato integralmente e la parte gia' erogata dovra' essere restituita, ai sensi della normativa vigente in materia, comprensiva degli interessi ex lege. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nei titoli seguenti, in relazione agli specifici progetti di investimento. 5. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento. 6. L'eventuale finanziamento agevolato e' concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate s.html Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni che sara' adottata con provvedimento successivo al presente decreto.