Art. 8 
 
                         Controlli e revoche 
 
  1. Il Ministero, anche per il  tramite  del  soggetto  gestore,  ha
facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli  interventi
agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto,  al  fine  di
verificare  il  rispetto  delle   condizioni   per   l'accesso   alle
agevolazioni concesse, la  corretta  realizzazione  degli  interventi
secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza  di  doppio
finanziamento,   l'assenza    di    conflitto    di    interessi    e
l'identificazione del «titolare effettivo», nonche'  il  mantenimento
in efficienza e in esercizio  degli  interventi  per  i  cinque  anni
successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione. 
  2. In relazione alla natura e  all'entita'  dell'inadempimento,  il
Ministero dispone con  proprio  provvedimento  la  revoca,  totale  o
parziale, del finanziamento concesso  ai  soggetti  beneficiari,  nei
seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b)  se,  in  qualunque  fase   del   procedimento,   abbia   reso
dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi  o  contenenti  dati  non
rispondenti a verita' ai fini della concessione delle agevolazioni; 
    c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle  agevolazioni  e
sull'assenza di  doppio  finanziamento,  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento (UE) n. 241/2021; 
    d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali  e
nel rispetto delle altre condizioni di  cui  al  precedente  art.  6,
nonche' in conformita'  ai  provvedimenti  attuativi,  successivi  al
presente decreto, emanati ai sensi del disposto di  cui  all'art.  2,
comma 7 e dell'art. 23; 
    e) mancato rispetto delle previsioni,  puntualizzate  nell'avviso
di cui all'art. 16, relative al rispetto del principio «non  arrecare
un danno significativo»; 
    f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili
ai soggetti beneficiari; 
    g) esito negativo dei controlli; 
    h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste  dal
provvedimento di concessione del finanziamento; 
    i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti. 
  3. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha
diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente
erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.