Art. 9 Cumulo 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresi' cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.