Art. 2 
 
Dematerializzazione scheda  scelta  di  destinazione  dell'otto,  del
  cinque e del due per mille  nel  caso  di  730  presentato  tramite
  sostituto d'imposta. 
 
   1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  I  sostituti
d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di
ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
    a) controllare, sulla base  dei  dati  ed  elementi  direttamente
desumibili  dalla  dichiarazione  presentata   dal   sostituito,   la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che  stabiliscono  limiti  alla  deducibilita'  degli   oneri,   alle
detrazioni ed ai crediti di imposta; 
    b) consegnare  al  sostituito,  prima  della  trasmissione  della
dichiarazione, copia della dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo
prospetto di liquidazione; 
    ((c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  le
dichiarazioni elaborate  e  i  relativi  prospetti  di  liquidazione,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, entro: 
      1)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
      2)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
      3)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
      4) il 15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
      5) il 30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre; 
    c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate  i
dati contenuti nelle  schede  relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla  lettera
c);)) 
    d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica,  entro
i termini  previsti  alla  lettera  c),  il  risultato  finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164; 
    e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi  prospetti
di liquidazione fino al 31 dicembre del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione, nonche' le schede relative alle  scelte  per
la  destinazione  del  due,  del  cinque  e   dell'otto   per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  partire  dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con la medesima decorrenza di cui al  comma  2,  l'articolo  17,
comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.
164, cessa di avere applicazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  37,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 37 (Assistenza  fiscale  prestata  dai  sostituti
          d'imposta). -  1.  I  sostituti  d'imposta  che  erogano  i
          redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere  a),
          d), g),  con  esclusione  delle  indennita'  percepite  dai
          membri del parlamento europeo, e l), del testo unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato  con   il   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          possono  prestare  assistenza  fiscale  nei  confronti  dei
          propri sostituiti. 
              2.  I  sostituti  di  cui  al  comma  1  che   prestano
          assistenza fiscale: 
                a) ricevono le  dichiarazioni  e  le  schede  per  la
          scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
                b) elaborano le dichiarazioni; 
                c)   consegnano   al   contribuente    copia    della
          dichiarazione elaborata e  del  prospetto  di  liquidazione
          delle imposte; 
                d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire
          con le modalita' di cui al comma 7; 
                e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette
          scelte. 
              2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di  liquidazione,  secondo  le  modalita'   stabilite   con
          provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro: 
                  1)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  2)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                  3)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  4)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  5)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
                c-bis)  trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia
          delle entrate i dati contenuti nelle schede  relative  alle
          scelte  dell'otto,  del  cinque  e  del   due   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali,  entro  i  termini  previsti
          alla lettera c); 
                d)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate  in   via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis, del decreto del Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164; 
                e)  conservare  copia  delle  dichiarazioni   e   dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione,  nonche'
          le schede relative alle scelte per la destinazione del due,
          del cinque e dell'otto per mille dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo  anno
          successivo a quello di presentazione. 
              3. I sostituti  che  non  prestano  assistenza  fiscale
          consentono in ogni caso ai centri l'attivita'  di  raccolta
          degli atti e documenti necessari  per  l'attivita'  di  cui
          alle lettere da c) a f) del comma 3 dell'Art. 34. 
              4. I sostituti d'imposta tengono  conto  del  risultato
          contabile delle dichiarazioni  dei  redditi  elaborate  dai
          centri. Il debito,  per  saldo  e  acconto,  o  il  credito
          risultante dai prospetti di liquidazione delle  imposte  e'
          rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
          d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
          della presentazione della dichiarazione.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo  17,  del  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,   n.   164
          (Regolamento recante norme per  l'assistenza  fiscale  resa
          dai Centri di assistenza fiscale per le  imprese  e  per  i
          dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
          sensi dell'articolo 40 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241): 
              «Art. 17 (Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta  che  comunicano  ai
          propri sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di
          voler prestare assistenza fiscale provvedono a: 
                a) controllare,  sulla  base  dei  dati  ed  elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
                b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
          della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate le dichiarazioni elaborate e i  relativi  prospetti
          di liquidazione, nonche' consegnare, secondo  le  modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione del due, del cinque e  dell'otto
          per mille dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
          entro: 
                  1)  il  15  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni  presentate  dal  contribuente  entro  il  31
          maggio; 
                  2)  il  29  giugno  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  20
          giugno; 
                  3)  il  23  luglio  di   ciascun   anno,   per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno  al
          15 luglio; 
                  4)  il  15  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio  al
          31 agosto; 
                  5)  il  30  settembre  di  ciascun  anno,  per   le
          dichiarazioni presentate dal  contribuente  dal  1°  al  30
          settembre; 
                c-bis) comunicare all'Agenzia delle  entrate  in  via
          telematica, entro i termini previsti alla  lettera  c),  il
          risultato finale delle  dichiarazioni.  Si  applicano,  ove
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,  comma
          4-bis; 
                d)  conservare  copia  delle  dichiarazioni   e   dei
          relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
              2. Il sostituto d'imposta socio  di  un  CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'articolo 16.».