Art. 6 
 
              Disposizioni in materia di dichiarazione 
                      dei redditi precompilata 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente  ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che   presta
l'assistenza fiscale, ovvero mediante  CAF  o  professionista,  senza
modifiche, non si effettua il controllo  formale  sui  dati  relativi
agli oneri indicati  nella  dichiarazione  precompilata  forniti  dai
soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali  dati  resta  fermo  il
controllo della sussistenza delle  condizioni  soggettive  che  danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»; 
    ((a-bis) al comma 2, le parole: «lettera a),» sono soppresse;)) 
    b) al  comma  3  le  parole  «Nel  caso  di  presentazione  della
dichiarazione precompilata, anche  con  modifiche,»  sono  sostituite
dalle  seguenti  «Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
precompilata, con modifiche,»; 
  ((c) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Nel
caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e'
effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano
modificati  rispetto  alla  dichiarazione  precompilata  e   non   e'
richiesta  la  conservazione  della  documentazione.  Ai   fini   del
controllo il CAF o  il  professionista  verifica,  prendendo  visione
della documentazione  esibita  dal  contribuente,  la  corrispondenza
delle  spese  sanitarie  con  gli  importi  aggregati  in  base  alle
tipologie  di  spesa  utilizzati   per   la   predisposizione   della
dichiarazione precompilata. In caso di difformita',  l'Agenzia  delle
entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti
di   spesa   che   non   risultano   indicati   nella   dichiarazione
precompilata».)) 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a  partire
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse  si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata)  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel  caso
          di   presentazione   della   dichiarazione    precompilata,
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta  l'assistenza  fiscale,  ovvero   mediante   CAF   o
          professionista,  senza  modifiche,  non  si   effettua   il
          controllo formale sui dati  relativi  agli  oneri  indicati
          nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
          di  cui  all'articolo  3.  Su  tali  dati  resta  fermo  il
          controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
          danno  diritto  alle  detrazioni,  alle  deduzioni  e  alle
          agevolazioni. 
              2.  Nel  caso  di  presentazione,  direttamente  ovvero
          tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza
          fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
          incidono sulla determinazione del reddito  o  dell'imposta,
          non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma  1,
          ad eccezione dei  dati  relativi  agli  oneri,  forniti  da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata,
          che non risultano modificati. Con  riferimento  agli  oneri
          forniti  dai  soggetti  terzi  che   risultano   modificati
          rispetto alla dichiarazione precompilata,  l'Agenzia  delle
          entrate effettua  il  controllo  formale  relativamente  ai
          documenti che hanno determinato la modifica. 
              3.  Nel  caso  di  presentazione  della   dichiarazione
          precompilata, con  modifiche,  effettuata  mediante  CAF  o
          professionista, il  controllo  formale  e'  effettuato  nei
          confronti  del  CAF  o  del   professionista,   anche   con
          riferimento  ai  dati  relativi  agli  oneri,  forniti   da
          soggetti terzi, indicati nella dichiarazione  precompilata,
          fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
          maggiori imposte e  degli  interessi.  Il  controllo  della
          sussistenza delle condizioni soggettive che  danno  diritto
          alle detrazioni, alle  deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'
          effettuato nei confronti  del  contribuente.  Nel  caso  di
          presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con
          modifiche, mediante  CAF  o  professionista,  il  controllo
          formale non e' effettuato sui dati  delle  spese  sanitarie
          che non risultano modificati  rispetto  alla  dichiarazione
          precompilata  non  e'  richiesta  la  conservazione   della
          documentazione.  Ai  fini  del  controllo  il  CAF   o   il
          professionista   verifica,    prendendo    visione    della
          documentazione esibita dal contribuente, la  corrispondenza
          delle spese sanitarie con gli  importi  aggregati  in  base
          alle tipologie di spesa utilizzati per  la  predisposizione
          della dichiarazione precompilata. In caso  di  difformita',
          l'Agenzia  delle  entrate  effettua  il  controllo  formale
          relativamente ai soli documenti di spesa che non  risultano
          indicati nella dichiarazione precompilata. 
              3-bis. Nel caso di  presentazione  della  dichiarazione
          direttamente ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che
          presta l'assistenza fiscale, con  modifiche  rispetto  alla
          dichiarazione    precompilata    che     incidono     sulla
          determinazione del reddito o dell'imposta e che  presentano
          elementi di incoerenza rispetto ai criteri  pubblicati  con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
          euro, l'Agenzia delle  entrate  puo'  effettuare  controlli
          preventivi, in via automatizzata o mediante verifica  della
          documentazione  giustificativa,  entro  quattro  mesi   dal
          termine previsto per la trasmissione  della  dichiarazione,
          ovvero  dalla  data  della  trasmissione,  se   questa   e'
          successiva  a  detto  termine.  Il  rimborso  che   risulta
          spettante  al  termine  delle   operazioni   di   controllo
          preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non  oltre
          il  sesto  mese  successivo  al  termine  previsto  per  la
          trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla  data  della
          trasmissione, se questa  e'  successiva  a  detto  termine.
          Restano fermi i controlli previsti in  materia  di  imposte
          sui redditi.».