((Art. 6 bis 
 
Comunicazione di conclusione di attivita' istruttoria al contribuente 
 
  1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma
5, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di  controllo
nei confronti del contribuente del cui  avvio  lo  stesso  sia  stato
informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in
forma  semplificata,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
conclusione  della  procedura  di  controllo,  l'esito  negativo   di
quest'ultima.    L'amministrazione    finanziaria,    con     proprio
provvedimento, individua le modalita' semplificate di  comunicazione,
anche mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di  testo  indirizzata
all'utenza  telefonica   mobile   del   destinatario,   della   posta
elettronica, anche non certificata  dell'applicazione  "IO".  Con  il
medesimo provvedimento sono definite le modalita'  con  le  quali  il
contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i  propri  dati
al  fine  di  consentire   la   suddetta   comunicazione   in   forma
semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di
controllo  non  pregiudica  l'esercizio  successivo  dei  poteri   di
controllo dell'amministrazione finanziaria, ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante  disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 6(Conoscenza degli atti e semplificazione). -  1.
          L'amministrazione finanziaria deve  assicurare  l'effettiva
          conoscenza da parte  del  contribuente  degli  atti  a  lui
          destinati. A tal fine essa provvede comunque a  comunicarli
          nel luogo di effettivo domicilio  del  contribuente,  quale
          desumibile dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa
          amministrazione  o  di  altre   amministrazioni   pubbliche
          indicate  dal  contribuente,  ovvero  nel  luogo   ove   il
          contribuente ha eletto domicilio  speciale  ai  fini  dello
          specifico procedimento  cui  si  riferiscono  gli  atti  da
          comunicare. Gli atti  sono  in  ogni  caso  comunicati  con
          modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non  sia
          conosciuto  da  soggetti  diversi  dal  loro  destinatario.
          Restano ferme le disposizioni in materia di notifica  degli
          atti tributari. 
              2. L'amministrazione deve informare il contribuente  di
          ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai  quali  possa
          derivare il mancato riconoscimento  di  un  credito  ovvero
          l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di  integrare
          o  correggere  gli  atti  prodotti   che   impediscono   il
          riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
              3.  L'amministrazione  finanziaria  assume   iniziative
          volte a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le
          relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
          i  documenti  di  prassi  amministrativa  siano   messi   a
          disposizione del  contribuente,  con  idonee  modalita'  di
          comunicazione e  di  pubblicita',  almeno  sessanta  giorni
          prima   del   termine   assegnato   al   contribuente   per
          l'adempimento al quale si riferiscono. 
              3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere
          comprensibili anche ai contribuenti sforniti di  conoscenze
          in  materia   tributaria.   L'amministrazione   finanziaria
          assicura  che  il  contribuente  possa   ottemperare   agli
          obblighi tributari con il minor  numero  di  adempimenti  e
          nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
              3-ter. Le amministrazioni interessate  provvedono  alle
          attivita' relative  all'attuazione  dei  commi  3  e  3-bis
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4. Al contribuente non possono, in  ogni  caso,  essere
          richiesti  documenti  ed  informazioni  gia'  in   possesso
          dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
          pubbliche indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti  ed
          informazioni sono  acquisiti  ai  sensi  dell'articolo  18,
          commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai
          casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati  e  qualita'
          del soggetto interessato dalla azione amministrativa. 
              5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti
          dalla liquidazione di tributi risultanti da  dichiarazioni,
          qualora sussistano incertezze su  aspetti  rilevanti  della
          dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve  invitare
          il contribuente, a mezzo del servizio postale o  con  mezzi
          telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a  produrre
          i documenti mancanti entro un termine  congruo  e  comunque
          non  inferiore  a  trenta  giorni  dalla  ricezione   della
          richiesta. La disposizione  si  applica  anche  qualora,  a
          seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor
          rimborso  di  imposta  rispetto  a  quello  richiesto.   La
          disposizione non si applica nell'ipotesi  di  iscrizione  a
          ruolo di tributi per i quali il contribuente non e'  tenuto
          ad  effettuare  il  versamento  diretto.   Sono   nulli   i
          provvedimenti emessi in violazione  delle  disposizioni  di
          cui al presente comma. 
              5-bis. In caso di esercizio di attivita' istruttorie di
          controllo nei confronti del contribuente del cui  avvio  lo
          stesso sia stato informato,  l'amministrazione  finanziaria
          comunica al contribuente, in forma semplificata,  entro  il
          termine  di  sessanta  giorni   dalla   conclusione   della
          procedura di controllo, l'esito negativo  di  quest'ultima.
          L'amministrazione finanziaria, con  proprio  provvedimento,
          individua  le  modalita'  semplificate  di   comunicazione,
          an-che  mediante  l'utilizzo  di  messaggistica  di   testo
          indirizzata all'utenza telefonica mobile del  destinatario,
          della   posta   elettronica,    anche    non    certificata
          dell'applicazione «IO». Con il medesimo provvedi-mento sono
          definite le modalita' con le quali il contribuente fornisce
          all'amministrazione finanziaria i propri dati  al  fine  di
          consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata.
          La comunicazione dell'esito  negativo  della  procedura  di
          controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei  poteri
          di controllo dell'amministra-zione  finanziaria,  ai  sensi
          delle vigenti  disposizioni.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano alle liqui-dazioni  di  cui
          agli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».