Art. 3 Modalita' di applicazione delle Linee guida 1. Ferme restando le responsabilita' relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere esistenti, le Linee guida di cui all'art. 1, comma 1, dovranno essere applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell'allegato A al presente decreto. 2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione - delle Linee guida, «...non e' applicabile alle opere per le quali, durante le ispezioni obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia gia' stata accertata la presenza di una riduzione evidente della capacita' resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale, e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione delle ulteriore ispezioni approfondite e delle conseguenti operazioni di attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».