Art. 3 
 
             Modalita' di applicazione delle Linee guida 
 
  1. Ferme restando le responsabilita'  relative  alla  sicurezza  in
capo ai gestori dei ponti, viadotti,  rilevati,  cavalcavia  e  opere
esistenti, le Linee guida di cui all'art. 1, comma 1, dovranno essere
applicate entro i termini riportati nella tabella 8.1 dell'allegato A
al presente decreto. 
  2. La tempistica, indicata nella citata tabella, come espressamente
precisato al capitolo 8 - Tempi di attuazione -  delle  Linee  guida,
«...non e' applicabile alle opere per le quali, durante le  ispezioni
obbligatorie o a seguito di segnalazione, sia gia' stata accertata la
presenza di una riduzione evidente  della  capacita'  resistente  e/o
deformativa  della  struttura  o  di  alcune  sue  parti  dovuta   a:
significativo degrado e decadimento delle caratteristiche  meccaniche
dei  materiali,  deformazioni  significative  conseguenti   anche   a
problemi in fondazione, danneggiamenti prodotti da azioni  ambientali
(sisma, vento, neve e  temperatura),  da  azioni  eccezionali  (urti,
incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomale,
e per cui deve essere dato avvio immediato alla programmazione  delle
ulteriore ispezioni approfondite e delle  conseguenti  operazioni  di
attribuzione della classe di attenzione e messa in sicurezza».