Art. 4 
 
                 Partecipazione alla sperimentazione 
                       degli enti territoriali 
 
  3. Ferme restando le risorse finanziarie  di  cui  all'art.  5  del
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  17
dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e  alla  gestione
della sperimentazione  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto
succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di  4,5  mln
di euro, e' destinata alla sperimentazione e  alla  formazione  degli
operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture  stradali
degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai  concessionari  autostradali.
Alla formazione degli operatori sara' destinata una percentuale  fino
ad un limite massimo  del  30%  delle  risorse  indicate  al  periodo
precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti  diversi  da
Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e  non
oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di  cui  all'art.  4  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre
2020, n. 578, secondo le modalita' definite dalla medesima, le tratte
stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attivita'
di sperimentazione di  cui  sopra.  La  Commissione  successivamente,
all'interno  di  tali  tratte,  scegliera'   un   numero   di   opere
significative,  non  superiore  a  cinquanta,  su  cui  applicare  la
predetta sperimentazione. 
  4. L'attivita' di sperimentazione e formazione di cui al precedente
comma 1 e' svolta nell'ambito dell'attuazione  della  sperimentazione
di  cui  all'art.  3  del  suddetto  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020,  n.  578,  fino  al
termine della sperimentazione medesima. A tal  fine  e'  adeguata  la
convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e
il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma  3  dell'art.  3  del  decreto
sopra richiamato. 
  5.  L'impiego  delle  risorse  utilizzate  per  le   attivita'   di
sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere
il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre  2020,  n.
578, e' oggetto di  puntuale  rendicontazione  secondo  le  modalita'
definite nella succitata convenzione tra il Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.