Art. 4 Partecipazione alla sperimentazione degli enti territoriali 3. Ferme restando le risorse finanziarie di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, destinate alla realizzazione e alla gestione della sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto succitato, una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 4,5 mln di euro, e' destinata alla sperimentazione e alla formazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali. Alla formazione degli operatori sara' destinata una percentuale fino ad un limite massimo del 30% delle risorse indicate al periodo precedente. Per i fini di cui sopra occorre che gli enti diversi da Anas S.p.a. e dai concessionari autostradali propongano, entro e non oltre il 22 dicembre 2022, alla Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578, secondo le modalita' definite dalla medesima, le tratte stradali contenenti i ponti e/o viadotti da sottoporre alla attivita' di sperimentazione di cui sopra. La Commissione successivamente, all'interno di tali tratte, scegliera' un numero di opere significative, non superiore a cinquanta, su cui applicare la predetta sperimentazione. 4. L'attivita' di sperimentazione e formazione di cui al precedente comma 1 e' svolta nell'ambito dell'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 3 del suddetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, fino al termine della sperimentazione medesima. A tal fine e' adeguata la convenzione prevista tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto sopra richiamato. 5. L'impiego delle risorse utilizzate per le attivita' di sperimentazione e formazione, che, in ogni caso, non possono eccedere il limite massimo dello stanziamento reso disponibile dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, e' oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalita' definite nella succitata convenzione tra il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consorzio ReLUIS.