Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  decreto
stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero  revocato  in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e  dal
decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  1  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per la denominazione «Valle d'Aosta» o
«Vallee d'Aoste» ai sensi dell'art. 107,  comma  3,  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 8 agosto 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero