Art. 2 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                   al Comune di Porto Sant'Elpidio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi  titolo  spettanti  al  Comune  di  Porto
Sant'Elpidio (FM)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato  «Appartamento
e garage quota indivisa di 1/6», meglio individuato nel provvedimento
del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione  regionale
Marche prot. n. 2016/8233/DRM del 16 novembre 2016,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2021/1019 del 12 febbraio  2021,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  900,00
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2, e' applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del  Comune  di  Porto
Sant'Elpidio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  5.513,11,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 900,00.