IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delle politiche agricole alimentari e forestali Visto il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) - e in particolare l'art. 4, par. 3 secondo cui «Le autorita' competenti responsabili di verificare la conformita' alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i) possono affidare determinate responsabilita' riguardanti i controlli ufficiali ad una o piu' autorita' di controllo competenti per il settore biologico»; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/1991»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932 recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attivita' di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi; Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale istituisce l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione; Visto lo statuto dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021; Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, approvato dal comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022; Considerata la convenzione quadro tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. Mipaaf 0149812 del 1° aprile 2022, in base alla quale ADM ha svolto attivita' di controllo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti biologici ed in conversione; Considerato il working document «Questions & Answers - Official controls on products from third countries intended to be placed on the EU market as organic products or in-conversion products» elaborato dai servizi della DG SANTE e della DG AGRI della Commissione europea; Considerata la necessita' di perseguire obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione, nel quadro del regolamento (UE) n. 2018/848, relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati nell'Unione europea; Considerata la necessita' individuare un'autorita' di controllo a cui conferire le competenze relative alla verifica del rispetto delle condizioni e delle misure per l'importazione nell'Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) 2018/848; Tenuto conto che l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli e' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625; Decreta: Art. 1 Individuazione dell'autorita' di controllo per le importazioni di prodotti biologici ed in conversione 1. Ai fini dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla citata convenzione quadro del 1° aprile 2022 e nei limiti e alle condizioni ivi previste con particolare riferimento all'art. 6, l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, di seguito ADM, e' individuata quale autorita' di controllo competente per il settore biologico ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione. 2. All'autorita' di controllo ADM e' attribuito il codice IT-BIO-01, ai sensi dell'allegato V punto 2) del reg. 2018/848.