Art. 2 Incarichi ed obblighi di ADM 1. ADM svolge i controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli fisici, di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione. 2. ADM svolge i controlli di cui al comma 1 del presente articolo presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica di cui all'allegato 1 del presente decreto. 3. ADM adotta la decisione sulla conformita' delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, e dall'art. 11, del regolamento (UE) 2021/2306. 4. Per la vidimazione del certificato di ispezione, di seguito COI nel sistema TRACES, ADM utilizza un proprio sigillo elettronico qualificato, cosi' come definito all'art. 2, punto (8) del regolamento (UE) n. 2021/2306 secondo quanto previsto dall'art. 6, par. 3 dello stesso regolamento. 5. In caso di indisponibilita' del proprio sigillo elettronico, ADM procede alla vidimazione mediante firma autografa del COI secondo le modalita' previste dall'art. 11, del regolamento (UE) n. 2021/2306. 6. Nel caso di non conformita' riscontrate durante la verifica di una partita, ADM informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, mediante una comunicazione a mezzo mail all'indirizzo pqai1.ofis@politicheagricole.it - trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere alla notifica di cui all'art. 7, del regolamento (UE) n. 2021/2307.