Art. 2 
 
                    Incarichi ed obblighi di ADM 
 
  1. ADM svolge i controlli documentali, i controlli di identita' e i
controlli fisici, di cui all'art. 6, paragrafo 1 del regolamento (UE)
2021/2306 per le partite di  prodotti  biologici  e  di  prodotti  in
conversione destinati all'importazione nell'Unione. 
  2. ADM svolge i controlli di cui al comma 1 del  presente  articolo
presso i posti di controllo frontalieri e i punti  di  immissione  in
libera pratica di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  3. ADM adotta la  decisione  sulla  conformita'  delle  partite  di
prodotti biologici  e  di  prodotti  in  conversione  secondo  quanto
previsto dall'art. 6, paragrafo 3, e dall'art.  11,  del  regolamento
(UE) 2021/2306. 
  4. Per la vidimazione del certificato di ispezione, di seguito  COI
nel sistema TRACES,  ADM  utilizza  un  proprio  sigillo  elettronico
qualificato,  cosi'  come  definito  all'art.  2,   punto   (8)   del
regolamento (UE) n. 2021/2306 secondo quanto  previsto  dall'art.  6,
par. 3 dello stesso regolamento. 
  5. In caso di indisponibilita' del proprio sigillo elettronico, ADM
procede alla vidimazione mediante firma autografa del COI secondo  le
modalita' previste dall'art. 11, del regolamento (UE) n. 2021/2306. 
  6. Nel caso di non conformita' riscontrate durante la  verifica  di
una partita,  ADM  informa  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di seguito Mipaaf, mediante una comunicazione
a  mezzo   mail   all'indirizzo   pqai1.ofis@politicheagricole.it   -
trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per
procedere alla notifica di cui all'art. 7, del  regolamento  (UE)  n.
2021/2307.