Art. 3 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                         al Comune di Feltre 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Feltre (BL)
sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle  entrate
erariali conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al  medesimo
comune degli immobili denominati «Terreno in Comune di Feltre, fg. 64
part. 333» e «Terreno in Comune di Feltre, fg. 14 part. 240»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo
n.  2015/3033/DR-VE   del   20   febbraio   2015,   rettificato   con
provvedimento protocollo n. 2017/14358/DR-VE del 27 settembre 2017, e
protocollo n. 2015/3043/DR-VE del 20 febbraio 2015,  rettificato  con
provvedimento protocollo n. 2017/14356/DR-VE del 27 settembre 2017, a
decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  733,54
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Feltre. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  5.767,84,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 733,54.