Art. 2 Modifiche all'art. 3, commi 3 e 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 1. L'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, e' cosi' sostituito: «Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo e all'esito della relative istruttorie residuino risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il Dipartimento della protezione civile provvede ad erogare una integrazione del sussidio, ripartendo le somme residue, in misura proporzionale rispetto a quanto gia' erogato ai sensi dell'art. 2, ai nuclei familiari ai quali sia stato gia' riconosciuto il beneficio. Al fine di agevolare il riconoscimento della predetta integrazione, il Dipartimento provvedera' a fornire preventiva comunicazione ai nuclei familiari gia' beneficiari di cui al periodo precedente, invitando i soggetti che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a produrre, ove interessati a tale possibilita', apposita istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2022, a pena di decadenza. La predetta istanza, oltre all'aggiornamento dei dati personali strettamente necessari alla liquidazione della somma, dovra' recare una dichiarazione sostitutiva di certificato di esistenza in vita dei componenti del nucleo familiare che hanno gia' beneficiato del sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In caso di intervenuto decesso di uno o piu' componenti del nucleo familiare, l'integrazione del sussidio sara' attribuita in misura proporzionale rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda originaria di cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data dell'istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue di cui al presente comma. 2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, al primo periodo le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio