IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo
codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti l'art. 68 del Nuovo codice della strada (Caratteristiche
costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei
velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e di segnalazione
acustica dei velocipedi), l'art. 224 (Dispositivi di segnalazione
visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi di
segnalazione visiva dei velocipedi) del regolamento di esecuzione
dello stesso codice;
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come emendato
dall'art. 1-ter del decreto-legge n. 121 del 10 settembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021
e dall'art. 10 del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022
che definisce le disposizioni per garantire la sicurezza della
circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
Visto l'art. 1 comma 75-quinquies della legge n. 160 del 27
dicembre 2019 che prevede che «I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a
75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi»;
Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 come emendato
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo
cui la disciplina tecnica della micro-mobilita' e della mobilita'
eco-sostenibile e' svolta dalla Direzione generale per la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 in
merito alle modalita' di attuazione e agli strumenti operativi per la
«sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica», tra i
quali si annoverano anche i monopattini elettrici;
Considerato che i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai
velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e
che, ai fini della sicurezza, e' necessario adottare una specifica
disciplina;
Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto
delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza
degli utilizzatori dei monopattini stessi;
Decreta:
Art. 1
Definizione e disposizioni generali
Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di
seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con
un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli
elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.