Art. 7 Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo 1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, puo' essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore: a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili; b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa. 2. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.