Art. 11 
 
Delega al Governo per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  al
  regolamento (UE) 2018/1727, che  istituisce  l'Agenzia  dell'Unione
  europea per la cooperazione giudiziaria  penale  (Eurojust)  e  che
  sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio. 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018. 
  2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e  la
posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione
europea  per  la  cooperazione  giudiziaria   penale   (Eurojust)   e
dell'aggiunto, nonche' dell'assistente, in coerenza  sistematica  con
le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale  e
sovranazionale analoghi in relazione  alle  attivita'  svolte,  fermo
restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo  13
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    b) individuare il  luogo  ordinario  di  lavoro  dell'aggiunto  e
dell'assistente presso la sede dell'Eurojust; 
    c) prevedere i  presupposti  in  presenza  dei  quali  il  membro
nazionale puo' essere assistito da aggiunti  o  assistenti  ulteriori
rispetto  a  quelli  previsti  dall'articolo  7,  paragrafo  2,   del
regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli
ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre  unita',  tra
le quali, in ogni caso, non puo' essere nominato piu' di un aggiunto; 
    d) armonizzare il diritto nazionale  per  consentire  l'effettivo
esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3,  4  e  5,
del regolamento (UE) 2018/1727; 
    e) regolamentare le procedure per consentire al membro  nazionale
di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727; 
    f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti  nazionali
di cui all'articolo  20  del  regolamento  (UE)  2018/1727,  nonche',
quando sono nominati piu' corrispondenti, i criteri di individuazione
del responsabile, e disciplinare le modalita' per rendere efficace il
sistema di coordinamento nazionale; 
    g) apportare ogni opportuna modifica  alle  norme  processuali  e
ordinamentali al fine di dare piena attuazione  alle  previsioni  del
regolamento   (UE)   2018/1727,   con   particolare   riguardo   alle
disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le  norme
interne  vigenti  con  quanto  in  esso  previsto,  prevedendo  anche
l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle  disposizioni
incompatibili con quelle contenute nel regolamento. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a  decorrere  dall'anno
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per
il recepimento della normativa europea, di  cui  all'articolo  41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 14 novembre 2018,  reca  l'istituzione
          dell'Agenzia  dell'Unione  europea  per   la   cooperazione
          giudiziaria penale (Eurojust) e  sostituisce  e  abroga  la
          decisione 2002/187/GAI del Consiglio, e'  pubblicato  nella
          GUUE del 21.11.2018 n. L 295. 
              - Per il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
          2012, n.234 si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 (Misure urgenti  per  la
          competitivita' e la giustizia sociale). 
              «Art.  13.  (Limite  al   trattamento   economico   del
          personale pubblico e delle societa'  partecipate).  - 1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve   le
          disposizioni legislative, regolamentari  e  statutarie  che
          prevedono limiti retributivi inferiori  a  quello  previsto
          dal presente articolo. 
              2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  471,   dopo   le   parole   «autorita'
          amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti:  «,
          con gli enti pubblici economici»; 
                b)  al  comma  472,  dopo  le  parole  «direzione   e
          controllo» sono  inserite  le  seguenti:  «delle  autorita'
          amministrative indipendenti e»; 
                c) al comma 473, le parole «fatti  salvi  i  compensi
          percepiti  per  prestazioni  occasionali»  sono  sostituite
          dalle seguenti  «ovvero  di  societa'  partecipate  in  via
          diretta o indiretta dalle predette amministrazioni»; 
              3.  Le  regioni  provvedono  ad   adeguare   i   propri
          ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma  1,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  475,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
              4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le  riduzioni
          dei trattamenti  retributivi  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo operano  con
          riferimento  alle  anzianita'   contributive   maturate   a
          decorrere dal 1° maggio 2014. 
              5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
          e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
          cui al presente articolo». 
              - La legge 23 giugno 2014, n. 89 reca: «Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014,
          n. 66, recante misure urgenti per la  competitivita'  e  la
          giustizia sociale. Deleghe al Governo per il  completamento
          della revisione della struttura del bilancio  dello  Stato,
          per il  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
          bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio  di
          cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in  materia
          di contabilita' di Stato e di tesoreria.» 
              - La legge 14 marzo 2005, n.41 reca: «Disposizioni  per
          l'attuazione della  decisione  2002/187/GAI  del  Consiglio
          dell'Unione europea del 28 febbraio  2002,  che  istituisce
          l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
          criminalita'» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41-bis della citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 234: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  1.  Al  fine   di   consentire   il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.
          183, e, quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2016,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio».