Art. 2 
 
                    Tirocinio pratico-valutativo 
 
  1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV)  si  sostanzia
in attivita' formative professionalizzanti  corrispondenti  a  trenta
crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte  in  contesti
operativi  presso  qualificati  enti  esterni  convenzionati  con  le
universita'. Parte di  tali  attivita'  e'  svolta  presso  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con  il
Servizio  sanitario  nazionale.  Se  tali   strutture   non   possono
assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno  di
servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV puo' essere svolto
interamente presso  gli  altri  enti  esterni  convenzionati  con  le
universita'. Il TPV ha durata complessiva pari a  settecentocinquanta
ore. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  supervisionate  prevedono
l'osservazione diretta e lo svolgimento di attivita'  finalizzate  ad
un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze  legate  ai
contesti applicativi degli ambiti della psicologia e  delle  abilita'
procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita'
professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti  tipici  e
riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi
dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono  l'uso
degli strumenti conoscitivi e di intervento per  la  prevenzione,  la
diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al  gruppo,  agli  organismi
sociali e alle comunita' nonche'  le  attivita'  di  sperimentazione,
ricerca e didattica. 
  3. In particolare il TPV prevede: 
    a)  attivita',  svolte  individualmente  o  in  piccoli   gruppi,
finalizzate  all'apprendimento  di  metodi,  strumenti  e   procedure
relativi ai contesti applicativi della psicologia; 
    b) esperienze pratiche, laboratori,  simulazioni,  role  playing,
stesura di progetti, svolti  individualmente  o  in  piccoli  gruppi,
concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo  sviluppo
delle  conoscenze  necessarie  ad  operare  nei   contesti   in   cui
intervengono gli psicologi. 
  4. Ai fini della valutazione  delle  attivita'  di  TPV,  il  tutor
compila un libretto nel quale esprime un  giudizio  sulle  competenze
dello studente relative al «saper fare e al saper essere  psicologo».
Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze  psicologiche
necessarie alla  pratica  professionale  nonche'  nel  dimostrare  la
capacita' di risolvere problemi tipici della professione e  questioni
di  etica  e  deontologia  professionale.  Con  la  compilazione  del
libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza,
unitamente   alla   valutazione   delle   competenze   mostrate   dal
tirocinante. Il TPV e'  superato  mediante  il  conseguimento  di  un
giudizio d'idoneita'. 
  5. Ai fini della valutazione del TPV, le universita', su  richiesta
del   singolo   laureato,   riconoscono   le   attivita'    formative
professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.  Se  il
riconoscimento delle attivita' professionalizzanti di cui al presente
comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi  trenta
CFU di cui al comma 1, corrispondenti a settecentocinquanta  ore,  il
laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario,  chiede
all'universita' ove ha conseguito la laurea  magistrale  l'ammissione
al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o  private
accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario  nazionale.
Se tali strutture non  possono  assicurare  l'adeguata  ed  effettiva
disponibilita' al  loro  interno  di  servizi  di  psicologia  e  dei
relativi tutor, il completamento del predetto TPV puo' essere  svolto
presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'.