Art. 2 Tirocinio pratico-valutativo 1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) si sostanzia in attivita' formative professionalizzanti corrispondenti a trenta crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le universita'. Parte di tali attivita' e' svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV puo' essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'. Il TPV ha durata complessiva pari a settecentocinquanta ore. 2. Le attivita' di cui al comma 1 supervisionate prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attivita' finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilita' procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita' nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica. 3. In particolare il TPV prevede: a) attivita', svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. 4. Ai fini della valutazione delle attivita' di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonche' nel dimostrare la capacita' di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneita'. 5. Ai fini della valutazione del TPV, le universita', su richiesta del singolo laureato, riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi. Se il riconoscimento delle attivita' professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi trenta CFU di cui al comma 1, corrispondenti a settecentocinquanta ore, il laureato, ai fini del completamento del monte ore necessario, chiede all'universita' ove ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione al tirocinio per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto TPV puo' essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'.