Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza necessarie a fronteggiare lo stato di emergenza in rassegna
si provvede, cosi' come stabilito nella delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 4 agosto 2022, nel limite di euro 5.800.000,00 a  valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del
decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  2.  Per  l'espletamento  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La regione, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire
sulle contabilita' speciali di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori
risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto
emergenziale in rassegna. 
  4.  Con  successiva  ordinanza,  si  provvede  ad  identificare  la
provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo
ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.