IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi  di  laurea
magistrale»,  il  quale,  nella  Tabella  delle  classi   di   laurea
magistrale, prevede  la  LM-13  Classe  delle  lauree  magistrali  in
Farmacia e farmacia industriale; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari  abilitanti»,  e  in  particolare  gli
articoli 1 e 3; 
  Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge
8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate,  di
concerto  con  il  Ministro  vigilante  sull'ordine  o  sul  collegio
professionale e sentite le rappresentanze  nazionali  del  rispettivo
ordine o collegio professionale, le modalita'  di  svolgimento  e  di
valutazione  del  tirocinio  pratico-valutativo,  ivi   compresa   la
determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art.  1,
comma  2,  e  della  prova  pratica   valutativa   delle   competenze
professionali acquisite con il  tirocinio,  nonche'  la  composizione
paritetica della commissione giudicatrice»; 
  Visto il decreto del segretario generale n. 1946  del  23  novembre
2020, come modificato dal decreto del segretario generale n.  98  del
31 gennaio  2022,  di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro
finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali
in Farmacia e farmacia industriale; 
  Vista la nota del direttore generale prot. n. 3282 del  4  febbraio
2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso  il
proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; 
  Sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, come
previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021; 
  Ritenuto di adeguare l'ordinamento  didattico  della  Classe  LM-13
alle sopracitate disposizioni normative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
     Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista 
 
  1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8  novembre  2021,  n.
163, l'esame finale per il conseguimento della  laurea  magistrale  a
ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita
all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto
esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno  ai
corsi di studio,  volta  ad  accertare  il  livello  di  preparazione
tecnica  del  candidato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione.