Art. 2 Tirocinio pratico-valutativo 1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) e' un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivita' del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attivita' di tirocinio e' svolta per non piu' di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU). 3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attivita' della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attivita' del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresi' le modalita' di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio. 4. La presenza in farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l'assistenza del tutor professionale. 5. Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3. 6. Il tirocinio puo' essere svolto anche all'estero, previa verifica di conformita' dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell'universita', sentito l'Ordine professionale territorialmente competente. Il tirocinio di cui al presente comma puo' essere inserito in programmi di mobilita' internazionale, in entrata o in uscita, o in accordi bilaterali tra universita'. 7. Il TPV puo' essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia e' pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno. 8. Ai fini dell'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea; b) aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica farmaceutica (SSD CHIM/08) e uno di Farmacologia (SSD BIO/14); c) aver almeno frequentato uno dei corsi di Tecnologia farmaceutica (SSD CHIM/09); d) aver acquisito la disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali nonche' del tutor professionale e del tutor accademico; e) aver ritirato presso l'ateneo il «Diario del tirocinante», predisposto su modello conforme a quello approvato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani d'intesa con la CRUI. 9. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, la farmacia ospedaliera oppure i servizi farmaceutici territoriali, vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' di tirocinio. 10. La formazione del tirocinante puo' essere integrata con la partecipazione, su base volontaria, a seminari formativi organizzati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. 11. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante: a) indossa il camice bianco con un cartellino identificativo indicante la qualificazione di tirocinante, rilasciato dall'Ordine professionale della provincia nel cui territorio e' ubicata la farmacia ospitante; b) fornisce al tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica dell'attivita' svolta, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento del diario del tirocinante; c) si attiene alle norme di tutela della privacy, garantendo la riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 12. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente un «tutor accademico». Il «tutor accademico» e' il docente incaricato di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il «tutor professionale» ai fini di un miglior espletamento delle attivita' di tirocinio. 13. Il «tutor professionale» e' un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attivita' professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali e dipendente della stessa, che ha la responsabilita' di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalita' di svolgimento del tirocinio. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti: a) seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo; b) concordare con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalita' pratiche di svolgimento; c) curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato; d) certificare sul «Diario del tirocinante» l'effettivo impegno orario del tirocinante, trascrivere una sintesi periodica dell'attivita' svolta e una valutazione complessiva delle attivita' svolte. 14. Al termine dell'attivita' formativa semestrale, il «Diario del tirocinante», debitamente vistato dall'Ordine professionale e dal tutor accademico, e' presentato dal tirocinante all'ateneo di appartenenza. 15. L'acquisizione dei 30 CFU di tirocinio pratico valutativo e' condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.