Art. 2 
 
                    Tirocinio pratico-valutativo 
 
  1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) e' un percorso
formativo     a     carattere     professionalizzante     finalizzato
all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle
attivita'  del  farmacista   nell'ambito   del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera b),
della direttiva 2005/36/CE, i corsi  di  laurea  magistrale  a  ciclo
unico di cui all'art. 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non
continuativi, di tirocinio  professionale  da  svolgersi  presso  una
farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o  presso  i
servizi farmaceutici territoriali posti  sotto  la  sorveglianza  del
servizio farmaceutico. L'attivita' di tirocinio  e'  svolta  per  non
piu' di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di  cui  almeno
450  da  svolgersi  presso  una  farmacia  aperta  al   pubblico,   e
corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU). 
  3.  Il  TPV   costituisce   parte   integrante   della   formazione
universitaria e, in coerenza con le finalita' del  tirocinio  stesso,
si svolge attraverso la partecipazione assistita e  verificata  dello
studente alle attivita' della struttura ospitante. Il  TPV  comprende
contenuti  minimi  ineludibili  di  valenza   tecnico-scientifica   e
pratico-operativa    dell'attivita'    del    farmacista,    compresi
indicativamente  i  seguenti   ambiti:   deontologia   professionale;
conduzione    e    svolgimento     del     servizio     farmaceutico;
somministrazione/dispensazione,  conservazione  e  preparazione   dei
medicinali; prestazioni erogate nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale; informazione ed educazione  sanitaria  della  popolazione;
gestione imprenditoriale della farmacia e tutti  i  servizi  previsti
dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in
un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli  Ordini  dei
farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle  universita'
italiane (di  seguito,  CRUI),  sentito  il  Consiglio  universitario
nazionale e la Conferenza delle scienze del  farmaco.  Il  protocollo
definisce altresi' le modalita' di attivazione, di svolgimento  e  di
valutazione del tirocinio. 
  4. La presenza in farmacia avviene nei giorni in  cui  la  farmacia
presta servizio e con l'assistenza del tutor professionale. 
  5. Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a  cui  afferisce  il
corso o la competente struttura di raccordo stipulano  una  specifica
convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o  con  l'azienda
sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia,  sulla
base del protocollo di cui al comma 3. 
  6.  Il  tirocinio  puo'  essere  svolto  anche  all'estero,  previa
verifica di  conformita'  dei  contenuti  didattici  con  le  vigenti
normative e previa autorizzazione da parte dell'universita',  sentito
l'Ordine professionale territorialmente competente. Il  tirocinio  di
cui al presente comma puo' essere inserito in programmi di  mobilita'
internazionale, in entrata o in uscita, o in accordi  bilaterali  tra
universita'. 
  7. Il TPV puo' essere svolto, anche per periodi non continuativi in
ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non
superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla  farmacia  e'
pari al rapporto  massimo  di  un  tirocinante  per  ogni  farmacista
strutturato a tempo pieno. 
  8. Ai fini dell'accesso al TPV lo studente deve essere in  possesso
dei seguenti requisiti minimi: 
    a) aver acquisito almeno 160 CFU ed  essere  iscritto  almeno  al
quarto anno del corso di laurea; 
    b) aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica
farmaceutica (SSD CHIM/08) e uno di Farmacologia (SSD BIO/14); 
    c)  aver  almeno  frequentato  uno  dei   corsi   di   Tecnologia
farmaceutica (SSD CHIM/09); 
    d)   aver   acquisito   la   disponibilita'   allo    svolgimento
dell'attivita' formativa da parte  del  responsabile  della  farmacia
ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei  servizi  farmaceutici
territoriali nonche' del tutor professionale e del tutor accademico; 
    e) aver ritirato presso l'ateneo  il  «Diario  del  tirocinante»,
predisposto su modello conforme a quello approvato dalla  Federazione
degli Ordini dei farmacisti italiani d'intesa con la CRUI. 
  9. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede  la
farmacia  ospitante,  la  farmacia  ospedaliera  oppure   i   servizi
farmaceutici   territoriali,   vigila   sul   regolare    svolgimento
dell'attivita' di tirocinio. 
  10. La formazione del tirocinante  puo'  essere  integrata  con  la
partecipazione, su base volontaria, a seminari formativi  organizzati
dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani. 
  11. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante: 
    a) indossa il camice  bianco  con  un  cartellino  identificativo
indicante la qualificazione di  tirocinante,  rilasciato  dall'Ordine
professionale della  provincia  nel  cui  territorio  e'  ubicata  la
farmacia ospitante; 
    b) fornisce al tutor professionale, con  cadenza  periodica,  una
reportistica dell'attivita' svolta, al fine di consentire la verifica
dell'apprendimento e l'aggiornamento del diario del tirocinante; 
    c) si attiene alle norme di tutela della privacy,  garantendo  la
riservatezza per quanto attiene ai dati,  alle  informazioni  e  alle
conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 
  12. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente  un
«tutor accademico». Il «tutor accademico» e' il docente incaricato di
seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo  con  il  «tutor
professionale» ai fini di un miglior espletamento delle attivita'  di
tirocinio. 
  13. Il «tutor professionale» e' un farmacista iscritto all'albo con
almeno due anni di attivita' professionale, designato dal titolare  o
direttore della  farmacia  ospitante  e/o  direttore  della  farmacia
ospedaliera o dei  servizi  farmaceutici  territoriali  e  dipendente
della stessa, che  ha  la  responsabilita'  di  seguire  e  assistere
direttamente  il  tirocinante  durante  la   pratica   professionale,
garantendo l'osservanza delle modalita' di svolgimento del tirocinio.
Il tutor professionale svolge i seguenti compiti: 
    a) seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con  il  tutor
accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo; 
    b)  concordare  con  il  tirocinante  l'orario  giornaliero   del
tirocinio in farmacia,  le  eventuali  variazioni  dell'orario  e  le
modalita' pratiche di svolgimento; 
    c) curare e  accertare  che  il  tirocinio  sia  svolto  in  modo
appropriato; 
    d) certificare sul «Diario del tirocinante»  l'effettivo  impegno
orario   del   tirocinante,   trascrivere   una   sintesi   periodica
dell'attivita' svolta e una valutazione complessiva  delle  attivita'
svolte. 
  14. Al termine dell'attivita' formativa semestrale, il «Diario  del
tirocinante», debitamente vistato  dall'Ordine  professionale  e  dal
tutor  accademico,  e'  presentato  dal  tirocinante  all'ateneo   di
appartenenza. 
  15. L'acquisizione dei 30 CFU di tirocinio  pratico  valutativo  e'
condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.