Art. 3 Prova pratica valutativa 2. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea. 3. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall'art. 2, comma 3. 4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la meta', docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra meta', farmacisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale. 4. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneita' alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea. In sede di discussione della tesi partecipano non piu' di due membri designati dall'Ordine professionale e in esito alla discussione e' conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.