Art. 3 
 
                      Prova pratica valutativa 
 
  2. L'esame finale per il conseguimento della laurea  magistrale  di
cui  all'art.  1  comprende  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica
valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di
laurea. 
  3. La PPV ha lo scopo di  verificare  le  competenze  professionali
acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di  accertare
il livello di preparazione tecnica del candidato  per  l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  e  verte  sugli  ambiti   previsti
dall'art. 2, comma 3. 
  4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica
ed e' costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione
sono, per la meta', docenti universitari, di cui uno con funzione  di
Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce  il  corso  di
studi,  e,  per  l'altra  meta',  farmacisti  designati   dall'Ordine
professionale territorialmente competente, iscritti da almeno  cinque
anni al relativo Albo professionale. 
  4. Gli studenti che conseguono il giudizio di  idoneita'  alla  PPV
accedono  alla  discussione  della  tesi  di  laurea.  In   sede   di
discussione della tesi partecipano non piu' di due  membri  designati
dall'Ordine professionale e in esito alla discussione e' conferito il
titolo abilitante  all'esercizio  della  professione  di  farmacista,
fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e  43
del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.