Art. 4 
 
           Adeguamento della disciplina della classe LM-13 
 
  1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-13 Classe  delle  lauree
magistrali in Farmacia e farmacia industriale  di  cui  alle  tabelle
allegate al decreto  ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono integrati come segue: 
    a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea  magistrale
della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione
teorica e  pratica  necessarie  all'esercizio  della  professione  di
farmacista e per operare, quale esperto del farmaco  e  dei  prodotti
per la salute  (cosmetici,  dietetici  e  nutrizionali,  erboristici,
diagnostici e chimico-clinici,  presidi  medico-chirurgici,  articoli
sanitari, ecc.),  nei  relativi  settori»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre  2021,
n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a
ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita
all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto
esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa
delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno  ai
corsi di studio,  volta  ad  accertare  il  livello  di  preparazione
tecnica  del  candidato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione, che precede la discussione della tesi di laurea.»; 
    b) i periodi: «In osservanza alle direttive europee, i  corsi  di
laurea magistrale della classe hanno la  durata  di  cinque  anni,  e
comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio  professionale
presso una farmacia aperta al pubblico, o in  un  ospedale  sotto  la
sorveglianza del servizio farmaceutico,  per  non  meno  di  30  CFU.
Relativamente  alla  definizione  di   curricula   preordinati   alla
esecuzione delle attivita' previste  dalla  direttiva  85/432/CEE,  i
regolamenti didattici di Ateneo si conformano alle  prescrizioni  del
presente decreto e degli art. 6, comma  3  e  art.  10  comma  2  del
decreto ministeriale n. 270/2004», previsti negli obiettivi formativi
della classe di laurea, sono sostituiti dai seguenti: «In  osservanza
alle direttive europee, i corsi di  laurea  magistrale  della  classe
hanno la durata di cinque anni e comprendono, anche  ai  sensi  della
legge 8 novembre 2021, n. 163, un periodo di sei  mesi  di  Tirocinio
Pratico-Valutativo (TPV) presso una farmacia aperta al  pubblico  e/o
in  una  farmacia  ospedaliera  o  presso  i   servizi   farmaceutici
territoriali,  sotto  la  sorveglianza  del  servizio   farmaceutico.
L'attivita' di TPV deve essere svolta  per  non  piu'  di  40  ore  a
settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 ore presso una
farmacia aperta al  pubblico,  e  corrisponde  a  30  C.F.U.  Il  TPV
costituisce  parte  integrante  della  formazione  universitaria,  si
svolge attraverso la  partecipazione  assistita  e  verificata  dello
studente alle attivita' della struttura ospitante e deve  comprendere
contenuti  minimi  ineludibili  di  valenza   tecnico-scientifica   e
pratico-operativa dell'attivita' del farmacista, compresi i  seguenti
ambiti:  deontologia  professionale;  conduzione  e  svolgimento  del
servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione,  conservazione
e preparazione dei medicinali; prestazioni  erogate  nell'ambito  del
SSN; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione
imprenditoriale della farmacia  e  tutti  i  servizi  previsti  dalla
normativa vigente. Tali ambiti sono specificati  e  integrati  in  un
apposito protocollo predisposto dalla Federazione  degli  Ordini  dei
farmacisti italiani d'intesa con  la  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane, sentito il Consiglio universitario nazionale  e
la  Conferenza  delle  scienze  del   farmaco.   Relativamente   alla
definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle  attivita'
previste dalla  direttiva  2005/36/CE,  i  regolamenti  didattici  di
Ateneo si conformano alle prescrizioni del presente  decreto  nonche'
dell'art. 6, comma 3, e  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   22
ottobre 2004, n. 270».