Art. 4 Adeguamento della disciplina della classe LM-13 1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono integrati come segue: a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista e per operare, quale esperto del farmaco e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e nutrizionali, erboristici, diagnostici e chimico-clinici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc.), nei relativi settori» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.»; b) i periodi: «In osservanza alle direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU. Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attivita' previste dalla direttiva 85/432/CEE, i regolamenti didattici di Ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e degli art. 6, comma 3 e art. 10 comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004», previsti negli obiettivi formativi della classe di laurea, sono sostituiti dai seguenti: «In osservanza alle direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni e comprendono, anche ai sensi della legge 8 novembre 2021, n. 163, un periodo di sei mesi di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) presso una farmacia aperta al pubblico e/o in una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attivita' di TPV deve essere svolta per non piu' di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 ore presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 C.F.U. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attivita' della struttura ospitante e deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attivita' del farmacista, compresi i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del SSN; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati e integrati in un apposito protocollo predisposto dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attivita' previste dalla direttiva 2005/36/CE, i regolamenti didattici di Ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto nonche' dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».