Art. 5 
 
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai  nuovi
                         percorsi formativi 
 
  1.  L'adeguamento  da  parte  delle  universita'  dei   regolamenti
didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma  3,  e  dell'art.  6,
comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a  decorrere
dall'anno accademico successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
adozione  dei  decreti   rettorali,   previa   positiva   valutazione
dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. 
  2. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello
in corso alla data  di  adozione  dei  decreti  rettorali,  risultano
iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico  in  Farmacia  e
farmacia  industriale  del  previgente  ordinamento   didattico   non
abilitante  possono  optare  per  il  passaggio  al  nuovo   percorso
abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a  ciclo  unico
LM-13 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio
professionale eventualmente gia' svolte possono  essere  riconosciute
dalle universita', d'intesa con l'Ordine professionale competente, su
richiesta dello studente, ai fini  del  completamento  del  tirocinio
pratico-valutativo di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
         Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2056