Art. 2 Tirocinio pratico-valutativo 1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente a 30 crediti formativi universitari (CFU), e' un percorso formativo a carattere professionalizzante volto all'acquisizione di specifiche competenze e capacita' diagnostiche e clinico-terapeutiche. 2. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio medesimo, comporta per lo studente l'esecuzione di attivita' pratiche con crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere acquisiti solo mediante attivita' svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale previa convenzione con le universita' di riferimento. 3. La valutazione del TPV verifica le conoscenze e competenze acquisite dallo studente nell'ambito della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline di chirurgia orale, odontoiatria restaurativa, endodonzia, implantologia, patologia e medicina orale, odontoiatria pediatrica, odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi. 4. I CFU del TPV sono acquisiti previa certificazione dei tutor identificati dai Consigli di Corso di studio e validazione da parte del presidente/coordinatore del corso di studio, che ne attesta la veridicita' e ne acquisisce la responsabilita' in termini di ore di attivita' svolte, numero di prestazioni eseguite, valutazione positiva secondo specifici criteri, tra i quali: conoscenze tecniche e dei protocolli operativi e di sicurezza; abilita' manuale; organizzazione del lavoro e capacita' di collaborazione nonche' approccio con i pazienti. 5. Le modalita' di svolgimento e valutazione del TPV sono definite con apposito protocollo redatto dalla Conferenza permanente dei presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, d'intesa con la Commissione albo odontoiatri nazionale, e sono aggiornate almeno ogni sei anni accademici. 6. Ad ogni CFU pari a venticinque ore riservato al TPV corrispondono almeno venti ore di attivita' formative professionalizzanti come primo operatore; le eventuali restanti cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attivita' formative professionalizzanti. 7. Il superamento dell'esame di profitto delle discipline per le quali e' previsto il TPV e' propedeutico allo svolgimento del relativo tirocinio. 8. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui all'art. 3, lo studente compila un libretto di tirocinio che contiene l'elenco delle presenze, delle prestazioni e delle conoscenze e competenze acquisite, valutate dal tutor e validate dal presidente/coordinatore del corso di studio. 9. I crediti del TPV sono acquisiti al sesto anno di corso. Una quota non superiore al 30 per cento del totale puo' essere acquisita al quinto anno di corso.