Art. 2 
 
                    Tirocinio pratico-valutativo 
 
  1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) corrispondente
a 30 crediti formativi universitari (CFU), e' un percorso formativo a
carattere professionalizzante volto  all'acquisizione  di  specifiche
competenze e capacita' diagnostiche e clinico-terapeutiche. 
  2.  Il  TPV   costituisce   parte   integrante   della   formazione
universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio medesimo,
comporta per lo  studente  l'esecuzione  di  attivita'  pratiche  con
crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono  essere
acquisiti solo mediante attivita' svolte come primo operatore,  sotto
il  controllo  diretto  di  un   docente-tutore,   presso   strutture
universitarie o del Servizio sanitario nazionale  previa  convenzione
con le universita' di riferimento. 
  3. La valutazione del  TPV  verifica  le  conoscenze  e  competenze
acquisite dallo studente nell'ambito della  prevenzione,  diagnosi  e
terapia delle malattie odontostomatologiche, relative alle discipline
di   chirurgia   orale,   odontoiatria   restaurativa,    endodonzia,
implantologia, patologia e medicina orale,  odontoiatria  pediatrica,
odontoiatria speciale, ortognatodonzia, parodontologia e protesi. 
  4. I CFU del TPV sono acquisiti  previa  certificazione  dei  tutor
identificati dai Consigli di Corso di studio e validazione  da  parte
del presidente/coordinatore del corso di studio, che  ne  attesta  la
veridicita' e ne acquisisce la responsabilita' in termini di  ore  di
attivita'  svolte,  numero  di  prestazioni   eseguite,   valutazione
positiva secondo specifici criteri, tra i quali: conoscenze  tecniche
e  dei  protocolli  operativi  e  di  sicurezza;  abilita'   manuale;
organizzazione del  lavoro  e  capacita'  di  collaborazione  nonche'
approccio con i pazienti. 
  5. Le modalita' di svolgimento e valutazione del TPV sono  definite
con apposito  protocollo  redatto  dalla  Conferenza  permanente  dei
presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria  e  protesi  dentaria,
d'intesa con  la  Commissione  albo  odontoiatri  nazionale,  e  sono
aggiornate almeno ogni sei anni accademici. 
  6.  Ad  ogni  CFU  pari  a  venticinque  ore   riservato   al   TPV
corrispondono   almeno   venti    ore    di    attivita'    formative
professionalizzanti  come  primo  operatore;  le  eventuali  restanti
cinque ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre
attivita' formative professionalizzanti. 
  7. Il superamento dell'esame di profitto delle  discipline  per  le
quali e'  previsto  il  TPV  e'  propedeutico  allo  svolgimento  del
relativo tirocinio. 
  8. Ai fini  dell'accesso  alla  prova  pratica  valutativa  di  cui
all'art. 3, lo studente compila un libretto di tirocinio che contiene
l'elenco delle presenze,  delle  prestazioni  e  delle  conoscenze  e
competenze   acquisite,   valutate   dal   tutor   e   validate   dal
presidente/coordinatore del corso di studio. 
  9. I crediti del TPV sono acquisiti al sesto  anno  di  corso.  Una
quota non superiore al 30 per cento del totale puo' essere  acquisita
al quinto anno di corso.