Art. 3 
 
                      Prova pratica valutativa. 
 
  1. L'esame finale per il conseguimento della laurea  magistrale  di
cui  all'art.  1  comprende  lo  svolgimento  di  una  prova  pratica
valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di
laurea. 
  2. La PPV ha lo scopo di  verificare  le  competenze  professionali
acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di  accertare
il livello di preparazione pratica del candidato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione. 
  3. La PPV e' organizzata mediante la  discussione  da  parte  dello
studente di numero tre casi clinici  trattati  come  primo  operatore
durante il TPV, che implicano piani di trattamento  multidisciplinari
con prestazioni afferenti alla maggioranza delle  discipline  oggetto
del TPV di cui all'art. 2, comma 3, secondo le modalita'  individuate
dal protocollo di cui all'art. 2, comma 6. 
  4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica
ed e' costituita da almeno 4 membri. I membri della commissione sono,
per la meta', docenti universitari, uno dei  quali  con  funzione  di
Presidente, designati dal  Consiglio  di  corso  di  studio,  e,  per
l'altra meta', membri designati dalla  Commissione  albo  odontoiatri
nazionale sentite le Commissioni  albo  odontoiatri  di  riferimento,
iscritti da almeno cinque anni all'albo degli odontoiatri. Un  membro
iscritto  all'albo  degli  odontoiatri,  designato  con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, e' invitato  a  partecipare  alla
sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei  principi  di  cui
agli artt. 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. 
  5. Ai fini del  superamento  della  PPV  lo  studente  consegue  un
giudizio di idoneita', che non concorre  a  determinare  il  voto  di
laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.