Art. 3 Prova pratica valutativa. 1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea. 2. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. 3. La PPV e' organizzata mediante la discussione da parte dello studente di numero tre casi clinici trattati come primo operatore durante il TPV, che implicano piani di trattamento multidisciplinari con prestazioni afferenti alla maggioranza delle discipline oggetto del TPV di cui all'art. 2, comma 3, secondo le modalita' individuate dal protocollo di cui all'art. 2, comma 6. 4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno 4 membri. I membri della commissione sono, per la meta', docenti universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Consiglio di corso di studio, e, per l'altra meta', membri designati dalla Commissione albo odontoiatri nazionale sentite le Commissioni albo odontoiatri di riferimento, iscritti da almeno cinque anni all'albo degli odontoiatri. Un membro iscritto all'albo degli odontoiatri, designato con le medesime modalita' di cui al presente comma, e' invitato a partecipare alla sessione di laurea, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli artt. 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. 5. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.