Art. 5 
 
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai  nuovi
                         percorsi formativi 
 
  1.  L'adeguamento  da  parte  delle  universita'  dei   regolamenti
didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma  3,  e  dell'art.  6,
comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a  decorrere
dall'anno accademico successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi
della normativa vigente, dell'accreditamento dei  medesimi  corsi  di
studio. 
  2. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello
in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui al  comma
1, risultano iscritti, in Italia, ai corsi  di  laurea  magistrale  a
ciclo  unico  in  Odontoiatria  e  protesi  dentaria  del  previgente
ordinamento didattico non abilitante presso Atenei che  possano  gia'
certificare una casistica  clinica  quali-quantitativamente  adeguata
per permettere l'acquisizione dei CFU del TPV possono optare  per  il
passaggio al nuovo percorso  abilitante,  afferente  alla  classe  di
laurea magistrale a ciclo unico LM-46 come  modificata  dal  presente
decreto. Tale condizione deve essere soddisfatta da tutti i corsi  di
laurea comunque entro  il  quinto  anno  accademico  successivo  alla
decorrenza della nuova normativa. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 luglio 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                               e della ricerca        
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2052