Art. 5 Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi 1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. 2. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui al comma 1, risultano iscritti, in Italia, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria del previgente ordinamento didattico non abilitante presso Atenei che possano gia' certificare una casistica clinica quali-quantitativamente adeguata per permettere l'acquisizione dei CFU del TPV possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante, afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-46 come modificata dal presente decreto. Tale condizione deve essere soddisfatta da tutti i corsi di laurea comunque entro il quinto anno accademico successivo alla decorrenza della nuova normativa. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2022 Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2052