Art. 4 
 
          Adeguamento della disciplina della classe LM-51. 
 
  1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale per  il  conseguimento
della laurea magistrale in psicologia abilitante all'esercizio  della
professione,  gli  ordinamenti  della  classe  LM-51   prevedono   il
conseguimento  da  parte  dello   studente   di   almeno trenta   CFU
corrispondenti  ad  attivita'   di   tirocinio   professionalizzante,
comprensivi dei dieci CFU  da  conseguire  nel  corso  di  laurea  in
Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. 
  2. Gli obiettivi formativi qualificanti della  LM-51  classe  delle
lauree  magistrali  in  psicologia,  di  cui  alle  tabelle  allegate
al decreto ministeriale 16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), sono cosi' integrati: 
    a) dopo il periodo  «Per  l'accesso  alla  laurea  magistrale  e'
richiesta solida preparazione di  base  in  tutti  gli  ambiti  della
psicologia: i processi psicofisiologici alla base del  comportamento;
la psicologia generale, la psicologia sociale,  la  psicologia  dello
sviluppo; le dinamiche  delle  relazioni  umane,  le  metodologie  di
indagine  psicologica,  i  metodi  statistici,  psicometrici   e   le
procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.» e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Ai sensi degli  articoli  1  e  3  della  legge  8
novembre 2021, n. 163, l'esame  finale  per  il  conseguimento  della
laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita  all'esercizio
della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame  finale
comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV)  delle
competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai  corsi
di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica  del
candidato per l'abilitazione  all'esercizio  della  professione,  che
precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del  superamento
della PPV lo studente deve  acquisire  un  giudizio  di  idoneita'  a
seguito della quale accede alla discussione  della  tesi  di  laurea.
Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono  un  giudizio  di
idoneita' del Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi  di
studio.       Nell'ambito       delle       attivita'       formative
professionalizzanti, venti crediti formativi universitari (CFU)  sono
acquisiti con lo svolgimento di un TPV, interno ai corsi  di  studio.
Il  TPV  si  sostanzia  in  attivita'  pratiche  contestualizzate   e
supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta  e  l'esecuzione
di attivita' finalizzate ad un apprendimento situato e allo  sviluppo
delle  competenze  e  delle  abilita'   procedurali   e   relazionali
fondamentali  per  l'esercizio  dell'attivita'  professionale.   Tali
competenze  fanno  riferimento  agli   atti   tipici   e   riservati,
caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi  dell'art.
1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56,  e  comprendono  l'uso  degli
strumenti  conoscitivi  e  di  intervento  per  la  prevenzione,   la
diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al  gruppo,  agli  organismi
sociali e alle comunita' nonche'  le  attivita'  di  sperimentazione,
ricerca e didattica. Le specifiche attivita' del  TPV  sono  definite
all'interno degli ordinamenti didattici,  considerando  anche  l'area
specialistica delle attivita' psicologiche a cui la laurea magistrale
si riferisce. Il TPV e' superato  mediante  il  conseguimento  di  un
giudizio conclusivo d'idoneita'. Ai fini del conseguimento dei trenta
CFU di TPV,  parte  delle  attivita'  formative  professionalizzanti,
corrispondenti a dieci CFU, e' svolta durante i corsi  di  laurea  in
Scienze  e  tecniche  psicologiche  -  classe  L-24.  L'articolazione
specifica di tali attivita' formative professionalizzanti e' definita
dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio afferenti alla
classe L-24 e concerne le attivita' di cui all'art. 2, comma  5,  del
decreto ministeriale adottato ai sensi degli articoli  1  e  3  della
legge 8 novembre 2021, n. 163.».