Art. 4 Adeguamento della disciplina della classe LM-51. 1. Ai fini dell'ammissione alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia abilitante all'esercizio della professione, gli ordinamenti della classe LM-51 prevedono il conseguimento da parte dello studente di almeno trenta CFU corrispondenti ad attivita' di tirocinio professionalizzante, comprensivi dei dieci CFU da conseguire nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. 2. Gli obiettivi formativi qualificanti della LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia, di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157), sono cosi' integrati: a) dopo il periodo «Per l'accesso alla laurea magistrale e' richiesta solida preparazione di base in tutti gli ambiti della psicologia: i processi psicofisiologici alla base del comportamento; la psicologia generale, la psicologia sociale, la psicologia dello sviluppo; le dinamiche delle relazioni umane, le metodologie di indagine psicologica, i metodi statistici, psicometrici e le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati.» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. Ai fini del superamento della PPV lo studente deve acquisire un giudizio di idoneita' a seguito della quale accede alla discussione della tesi di laurea. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneita' del Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti, venti crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV, interno ai corsi di studio. Il TPV si sostanzia in attivita' pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attivita' finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilita' procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attivita' professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita' nonche' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attivita' del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attivita' psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce. Il TPV e' superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d'idoneita'. Ai fini del conseguimento dei trenta CFU di TPV, parte delle attivita' formative professionalizzanti, corrispondenti a dieci CFU, e' svolta durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'articolazione specifica di tali attivita' formative professionalizzanti e' definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio afferenti alla classe L-24 e concerne le attivita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale adottato ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.».