Art. 2 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. 2. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM, che ne e' titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le esclusive finalita' di cui al decreto antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali nonche' del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.