Art. 2 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  modalita'  tecniche   di
alimentazione  e  consultazione  del  registro   e   della   relativa
sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art.  45,  comma  3,
del decreto antiriciclaggio. 
  2. Il trattamento dei  dati  e'  effettuato  dall'OAM,  che  ne  e'
titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,  per  le
esclusive finalita' di cui al decreto antiriciclaggio e nel  rispetto
delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali nonche' del  regolamento  UE  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.