Art. 3 Alimentazione e consultazione del registro 1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro: a) la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; b) il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; c) per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; d) la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente; e) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata con cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 3. Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 8, la prima comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata alla prima finestra temporale utile di cui al comma 2, a partire dalla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 9. 4. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. L'accesso all'area dedicata e' consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalita' tecniche stabilite dal medesimo OAM con propri atti attuativi, ai sensi dell'art. 7. 5. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 6. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la comunicazione incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni sui dati comunicati. In tale ipotesi l'OAM provvede a darne tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM provvede all'annotazione ovvero la nega, ove l'istante non abbia provveduto, dando tempestiva e motivata comunicazione del diniego all'interessato. In caso di comunicazione incompleta con conseguente diniego di annotazione, l'obbligo di comunicazione di cui al comma l si considera non assolto. 7. L'OAM assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 8. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione ai sensi dell'art. 7. 9. Nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 entro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.