Art. 3 
 
             Alimentazione e consultazione del registro 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  di  moneta
elettronica e le rispettive succursali, ivi  compresi  quelli  aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che  si
avvalgono per l'esercizio  della  propria  attivita'  sul  territorio
della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati  ovvero  agenti,
comunicano  all'OAM,  direttamente  ovvero,  limitatamente  a  quelli
aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato  membro,
per  il  tramite  del   punto   di   contatto   centrale,   ai   fini
dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro: 
    a) la propria denominazione sociale, la  sede  legale,  lo  Stato
membro d'origine, nonche',  ove  assegnati,  il  codice  fiscale,  il
codice  meccanografico  e  il  numero   di   iscrizione   nell'elenco
dell'Autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro   d'origine,   un
indirizzo di posta elettronica certificata per le  comunicazioni  con
l'OAM; 
    b) il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se
persona fisica, ovvero,  in  caso  di  soggetto  diverso  da  persona
fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del  nome
e cognome del responsabile legale; il nome  e  cognome  del  soggetto
preposto a ciascuna sede operativa; il codice  fiscale  del  soggetto
convenzionato ovvero dell'agente; 
    c) per il soggetto convenzionato  o  agente  persona  fisica:  la
residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla  residenza
e,  ove  diverso,  l'indirizzo  di  ciascuna  sede   operativa,   con
indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;
per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica:  la
sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna  sede  operativa,
con indicazione della citta' e  del  relativo  codice  di  avviamento
postale; 
    d) la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato
con il soggetto convenzionato o agente; 
    e) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa
di denaro, ove erogata per  il  tramite  del  soggetto  convenzionato
ovvero dell'agente. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1  e'  effettuata  con  cadenza
semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni  anno,
dando  evidenza  delle  variazioni  intervenute  rispetto   ai   dati
comunicati nel semestre precedente. 
  3. Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia'  in  essere
alla data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art.  8,
la prima comunicazione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata  alla
prima finestra temporale utile di cui al comma  2,  a  partire  dalla
data di avvio della gestione del registro ai sensi dell'art. 9. 
  4.  La  comunicazione   di   cui   al   comma   1   e'   effettuata
telematicamente, utilizzando il servizio presente  nell'area  privata
dedicata  del  portale  dell'OAM.  L'accesso  all'area  dedicata   e'
consentito  previa  registrazione  al  medesimo  portale  secondo  le
modalita'  tecniche  stabilite  dal  medesimo  OAM  con  propri  atti
attuativi, ai sensi dell'art. 7. 
  5. L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, verificata la completezza e la  regolarita'  della  comunicazione,
provvede  all'annotazione  nel  registro  e  attribuisce  un   codice
identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati  o  agenti
annotati nel registro. 
  6. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso una sola volta,
per un periodo non superiore a dieci giorni, qualora l'OAM ritenga la
comunicazione  incompleta   ovvero   ritenga   necessario   acquisire
ulteriori informazioni sui dati comunicati.  In  tale  ipotesi  l'OAM
provvede a darne tempestivo avviso all'istante il quale  fornisce  le
integrazioni  richieste  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   del
predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM provvede all'annotazione
ovvero la nega, ove l'istante non abbia provveduto, dando  tempestiva
e motivata comunicazione del  diniego  all'interessato.  In  caso  di
comunicazione incompleta  con  conseguente  diniego  di  annotazione,
l'obbligo di comunicazione  di  cui  al  comma  l  si  considera  non
assolto. 
  7.  L'OAM  assicura  la  tenuta  e  la  gestione  del  registro   e
l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
  8. L'OAM cura la chiarezza, la completezza  e  l'accessibilita'  al
pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee  modalita'
di consultazione ai sensi dell'art. 7. 
  9. Nei confronti di prestatori di servizi  di  pagamento,  istituti
emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e  dei  punti
di  contatto  centrale  che  non   ottemperano   agli   obblighi   di
comunicazione di cui al comma 1 entro  i  termini  prescritti,  l'OAM
avvia la procedura sanzionatoria per  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.