Art. 5 
 
Alimentazione  della  sezione  del  registro  relativa  ai  punti  di
                          contatto centrale 
 
  1. I prestatori di servizi di pagamento e gli  istituti  di  moneta
elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale  in  altro
Stato membro, comunicano tempestivamente a  mezzo  posta  elettronica
all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale
per il tramite del quale operano sul territorio  nazionale,  ai  fini
dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro:
denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, nome  e  cognome,
luogo e data di nascita del legale rappresentante,  un  indirizzo  di
posta elettronica certificata. 
  2. Il punto di contatto centrale  comunica  all'OAM  l'avvio  della
propria operativita', anche  se  precedente  la  data  di  avvio  del
registro e ogni variazione ad essa attinente. 
  3.  La  periodicita'  e  le  modalita'  tecniche  di  invio   delle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate in appositi atti
attuativi dell'OAM ai sensi dell'art. 7. 
  4. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi  di
comunicazione di cui ai  commi  1  e  2,  l'OAM  avvia  la  procedura
sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui  all'art.  61,
comma 2, decreto antiriciclaggio.