Art. 6 
 
Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del
                              registro 
 
  1. L'OAM determina, mediante propri atti attuativi,  l'entita'  del
contributo semestrale di cui all'art. 45, comma 3,  lettera  g),  del
decreto   antiriciclaggio,   dovuto   dai   soggetti   tenuti    alle
comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 e  all'art.  4,  comma  1  a
fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al  comma  1,
l'OAM  tiene  conto  della  natura  giuridica  e  della  complessita'
organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente,  desumibili
da elementi quali il  numero  di  sedi  operative  e  il  numero  dei
preposti. 
  3. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate
a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo  e  gestione
del registro.