Art. 6 Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro 1. L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale di cui all'art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4, comma 1 a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. 3. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.