Art. 7 Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro. 1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione e di accreditamento ai fini delle comunicazioni di cui al presente decreto nonche' le specifiche tecniche delle procedure relative alla consultazione dei dati annotati nel registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a: a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme hardware e software necessarie ad assicurare la continuita' dei servizi di registrazione e accreditamento, e di interfaccia tra la sottosezione ad acceso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM; b) assicurare la pronta accessibilita' del registro ad accesso pubblico e della relativa sezione di cui all'art. 5 da parte degli utenti nonche' la pronta accessibilita' senza restrizioni della sottosezione ad accesso riservato da parte della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e dell'Unita' di informazione finanziaria per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di tutela della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato; c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati; d) mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale i siano preventivamente accreditati, servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarita' dei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto; e) definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro e nella relativa sezione e sottosezione, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 2. L'OAM adotta gli atti attuativi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Resta salva la facolta' dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente decreto e la manutenzione, anche evolutiva, dei propri sistemi informativi. 3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.