IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
ed in particolare il paragrafo 3, lettera c); 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento  (UE)  1407/2013  relativo  ai  contributi  in
regime «de minimis» concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
Serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e  successive  modifiche,
in particolare l'art 26; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale  («normativa  in  materia  di  sanita'  animale»)  in
particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della  Commissione  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della  Commissione  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310  della  Commissione
del 21 dicembre 2021  che  modifica  l'allegato  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in  relazione
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni  Stati
membri; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo  di  fissazione  dei
tassi di riferimento e di attualizzazione; 
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  9,  riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  25  giugno  2010  e  relativo
«Allegato A» che riguarda  le  misure  di  prevenzione,  controllo  e
sorveglianza del settore avicolo rurale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  74,  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 4  ottobre  2019,  n.
116, recante «Riorganizzazione  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  310  del  31
dicembre 2021 - Suppl. ordinario n. 49), che prevede all'art 1, comma
528 lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni  di  euro
per l'anno 2022 destinata a misure  in  favore  della  filiera  delle
carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e  altri
animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di
volatili in guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020; 
  Visto l'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
che ha disposto che all'art. 1, comma 528, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «40 milioni di  euro»  e  che  ha  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate
prioritariamente per  interventi  in  favore  degli  operatori  della
filiera avicola danneggiati dal  blocco  della  movimentazione  degli
animali e  delle  esportazioni  di  prodotti  trasformati  a  seguito
dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022»; 
  Preso atto dell'esistenza su apposito Capitolo di spesa n. 7098 pg.
01 dello stanziamento di 30 milioni di euro per  l'anno  2022,  cosi'
come previsto dalla legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Vista la nota del Ministero della salute  prot.  n.  23818  del  15
ottobre 2021 avente come oggetto: focolai  di  influenza  aviaria  ad
alta patogenicita' (HPAI) in Europa e circolazione di virus  HPAI  in
Russia e Mongolia nelle aree di migrazione  degli  uccelli  acquatici
selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di  influenza
aviaria H5N1 a bassa patogenicita' (LPAI) in  Provincia  di  Ferrara.
Indicazioni   operative   per   l'attuazione   delle   attivita'   di
rafforzamento delle misure di  biosicurezza  e  di  sorveglianza  sul
territorio nazionale; 
  Vista la nota del Ministero della salute  prot.  n.  24347  del  22
ottobre 2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria  H5N1
ad alta patogenicita' in Provincia di  Verona.  Ulteriori  misure  di
riduzione del rischio sul territorio nazionale; 
  Vista la nota del Ministero  della  salute  prot.n.  27237  del  22
novembre  2021  avente  come  oggetto:  Influenza  aviaria  ad   alta
patogenicita'  H5N1  -  Dispositivo  dirigenziale  recante  ulteriori
misure di controllo sorveglianza ed  eradicazione  per  contenere  la
diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR; 
  Vista la nota del Ministero della salute  prot.  n.  29811  del  18
dicembre 2021 e relativo Allegato 2 avente  come  oggetto:  Influenza
aviaria ad alta patogenicita' H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante
ulteriori  misure  di  controllo  sorveglianza  ed  eradicazione  per
contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR; 
  Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione  dell'Influenza
aviaria              consultabile               al               link
https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor
veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf 
  Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, che  sono
stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza
aviaria, e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione
e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal
fermo  di  impresa,  dalla  impossibilita'  di  commercializzare   il
prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di
danno indiretto; 
  Ritenuto che occorre definire un livello minimo del  finanziamento,
erogabile a titolo  di  parziale  sostegno  dei  danni  indiretti  da
correlare all'attivita' d'impresa; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 28 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno  delle  aziende
avicole  che  hanno  subito  danni  indiretti  dall'applicazione  dei
provvedimenti  sanitari  attivati  per  l'adozione   di   misure   di
prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia  di  influenza
aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021. 
  2. Per l'intervento di cui al paragrafo 1  si  rendono  disponibili
per l'anno 2022 euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) di cui all'art.
1, comma 528 della legge di bilancio n.  234  del  30  dicembre  2021
regolarmente appostati sul Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01.