IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il paragrafo 3, lettera c); Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220; Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art 26; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c); Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»; Vista la legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. ordinario n. 49), che prevede all'art 1, comma 528 lo stanziamento di una quota non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020; Visto l'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha disposto che all'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro» e che ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022»; Preso atto dell'esistenza su apposito Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01 dello stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2022, cosi' come previsto dalla legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15 ottobre 2021 avente come oggetto: focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicita' (LPAI) in Provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attivita' di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale; Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22 ottobre 2021 avente come oggetto: focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale; Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22 novembre 2021 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR; Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18 dicembre 2021 e relativo Allegato 2 avente come oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR; Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'Influenza aviaria consultabile al link https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, che sono stati colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto; Ritenuto che occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 28 aprile 2022; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021. 2. Per l'intervento di cui al paragrafo 1 si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) di cui all'art. 1, comma 528 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 regolarmente appostati sul Capitolo di spesa n. 7098 pg. 01.